La decisione trae origine dalla contestazione all’amministratore di una società fallita dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione ex art. 216 par. 1 n. 1 ed art. 223 L.F., nonché di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto ex art. 217 par. 1 n. 4 ed art. 224 L.F., fondata sul mancato incasso di un ingente credito vantato verso una società correlata, anch’essa gestita dal medesimo amministratore, e sulla ritardata richiesta di dichiarazione di fallimento, in presenza di uno stato di insolvenza, con conseguente incremento dell’esposizione tributaria e del passivo fallimentare.
Nel rigettare l’impugnazione proposta dall’organo gestorio, la Suprema Corte ha chiarito i presupposti di rilevanza delle dinamiche di gruppo rispetto alla
gestione del rischio di insolvenza e alla tutela della garanzia patrimoniale.La Corte ha ribadito che l’inserimento della società fallita all’interno di un gruppo societario non esclude la tipicità penale delle condotte depauperatorie, in quanto la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione non viene meno in assenza di un effettivo vantaggio compensativo, anche indiretto, capace di neutralizzare il pregiudizio economico patito dalla compagine fallita (in conformità a Cass. Pen., n. 44963/2012; Cass. Pen., n. 8253/2015; Cass. Pen., n. 47216/2019).
Inoltre, la Corte specifica nuovamente che le strategie della capogruppo o delle società collegate incontrano un limite inderogabile nell’autonoma tutela dei creditori, le cui ragioni non possono essere sacrificate.
A tal fine, grava sull’imputato un preciso onere di allegazione circa l’esistenza di benefici idonei, specifici e concreti, non essendo sufficiente il generico richiamo ad una comunità di interessi o a prospettive di riequilibrio futuro (secondo la costante giurisprudenza di cui a Cass. Pen., n. 36764/2006; Cass. Pen., n. 41293/2008; Cass. Pen., n. 1137/ 2008; Cass. Pen., n. 48518/ 2011; Cass. Pen., n. 29036/2012).


