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Banca d’Italia aggiorna la Circolare 285 alla CRD VI

30 Luglio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha pubblicato il 52° aggiornamento alla Circolare 285/2013 contenente le disposizioni di vigilanza per le banche, in conformità alle recenti modifiche normative di recepimento della CRD VI.

In particolare, con l’aggiornamento in oggetto vengono modificati:

  • i Capitoli 2 e 4 della Parte Prima, Titolo I, in materia di gruppi bancari e di albo delle banche e dei gruppi bancari, nonché il Capitolo 6 della Parte Terza, in tema di gruppo bancario cooperativo
  • il Capitolo 1 del Titolo III e il Capitolo 3 del Titolo IV della Parte Prima, il primo, sul processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e i poteri delle Autorità di vigilanza, ed il secondo, sul sistema dei controlli interni e il governo societario.

L’aggiornamento interessa, quindi, due differenti aree: le disposizioni in materia di gruppi bancari e quelle in materia di rischio di concentrazione verso le CCP.

Sulle modifiche in materia di gruppi bancari

Le modifiche recepiscono quanto previsto dall’art. 21 bis, par. 4 bis, della CRD (Direttiva 2013/36/UE), come recentemente modificata dalla CRD VI (Direttiva 2024/1619/UE) ai sensi del quale le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista esentate dal ruolo di capogruppo possono essere altresì escluse, previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza competente, dal perimetro di consolidamento prudenziale, qualora i rischi da esse derivanti siano ritenuti irrilevanti ai fini della vigilanza su base consolidata.

Le medesime disposizioni danno inoltre attuazione alle modifiche apportate dal D. Lgs. 208/2025 alle disposizioni del TUB in materia di gruppo bancario e di albo dei gruppi bancari.

Le disposizioni introdotte disciplinano, quindi, il procedimento di autorizzazione per l’esclusione dal perimetro di consolidamento prudenziale delle società di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista esentate, definendo la documentazione da allegare all’istanza e i criteri di valutazione applicati dall’autorità di vigilanza competente.

Vengono recepite, inoltre, le modifiche al TUB al fine di adeguare le definizioni di società finanziaria e società strumentale al quadro normativo europeo, estendendo l’applicazione delle disposizioni su base consolidata anche ai gruppi aventi al vertice una società strumentale.

Sulle modifiche in materia di rischio di concentrazione verso le CCP

L’aggiornamento da, poi, attuazione alla Direttiva (UE) 2024/2994, che introduce nel quadro prudenziale europeo specifici obblighi e poteri per la gestione del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni verso le controparti centrali (CCP).

A tal fine, le nuove disposizioni rafforzano i presidi per l’identificazione, la gestione e il contenimento di tale rischio, nonché quelli di governo societario, prevedendo che l’organo di gestione elabori piani specifici, corredati di obiettivi quantificabili, al fine di monitorare e affrontare il rischio di concentrazione con riguardo alle CCP che prestano servizi di rilevanza sistemica significativa per l’UE.

Viene, inoltre, attribuito a Banca d’Italia il potere di adottare misure correttive in presenza di eccessive concentrazioni di esposizioni verso le CCP.

In tema di procedimenti amministrativi viene introdotta l’autorizzazione all’esclusione dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell’art. 60 ter TUB.

Le modifiche in materia di gruppi bancari sono state sottoposte a consultazione pubblica ai sensi del Regolamento della Banca d’Italia del 9 luglio 2019.

Con riguardo alle disposizioni in tema di rischio di concentrazione verso le CCP non è stata realizzata una consultazione pubblica, in quanto esse si limitano a recepire e coordinare disposizioni europee sufficientemente dettagliate, senza lasciare significativi margini di discrezionalità alla Banca d’Italia.

Le citate modifiche entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web della Banca d’Italia avvenuta il 29 luglio 2026.

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