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Giurisprudenza

S.U. sul Superbonus: truffa aggravata alla prima cessione

20 Ottobre 2026

Giorgio Antonio Autuori, Dottorando di ricerca in Diritto tributario, Università degli Studi di Brescia

Cassazione Penale, Sez. Un., 16 ottobre 2026, n. 36525 – Pres. Mogini, Rel. Liberati

Di cosa si parla in questo articolo

Le Sezioni Unite della Cassazione Penale, con sentenza del 16 ottobre 2026, n. 36525 (Pres. Mogini, Rel. Liberati), hanno ritenuto che, nell’ambito del c.d. Superbonus 110%, la costituzione di un credito d’imposta fittizio, mediante fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, integra la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui agli artt. 640 e 640-bis c.p., e non l’indebita percezione di cui all’art. 316-ter c.p. Il reato si consuma con il perfezionamento della prima cessione, cioè con la comunicazione dell’opzione all’Amministrazione finanziaria e l’accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario sulla Piattaforma cessione crediti, senza che occorrano il successivo utilizzo in compensazione, la riscossione o l’ulteriore cessione.
Queste le conclusioni cui sono giunte le Sezioni Unite penali con la sentenza indicata in epigrafe, depositata lo scorso 16 ottobre, componendo un duplice contrasto, sulla qualificazione delle frodi da bonus edilizi e sul relativo momento consumativo, che aveva diviso la Seconda, la Terza e la Sesta sezione.

La vicenda alla base della decisione traeva origine da un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, disposto dal G.i.p. nei confronti del titolare di un’impresa individuale, fino a concorrenza del credito d’imposta conseguito attraverso la falsa asseverazione del completamento di opere ammesse al Superbonus e successivamente ceduto a terzi.

Il Tribunale del riesame aveva annullato il decreto, reputando la truffa soltanto tentata: in mancanza di riscossione o di compensazione, non si verificherebbe per lo Stato alcun pregiudizio patrimoniale, donde l’inapplicabilità della confisca per equivalente, riservata invece dagli artt. 640-quater e 322-ter c.p. al reato in forma consumata. Ricorreva in cassazione avverso tale statuizione il Pubblico Ministero, e la Seconda sezione, rilevando il contrasto, riteneva di rimettere le questioni alle Sezioni Unite.

Sulla qualificazione, un primo indirizzo (Sez. 2, nn. 40015 e 45868 del 2024) aveva ravvisato la truffa nella trasmissione di documentazione falsa idonea a indurre in errore l’Amministrazione. Un secondo (Sez. 6, n. 46354/2024), all’opposto, aveva ritenuto la riconducibilità della fattispecie all’art. 316-ter c.p., difettando tanto un danno attuale quanto l’induzione in errore, stante il carattere solo successivo degli eventuali controlli. 

Sul punto, le Sezioni Unite dichiarano di aderire al primo indirizzo, affermando come il beneficio non consegua ad una mera autodichiarazione, bensì ad un compendio documentale – attestazione di prestazione energetica, visto di conformità, asseverazioni in merito alla congruità delle spese – rilasciato da professionisti qualificati,  su cui l’Amministrazione fa dunque legittimo affidamento. L’opzione è peraltro comunicata all’Agenzia, che può prenderla in carico o scartarla, entro un sistema di controlli presente fin dall’origine (art. 121, commi 4 e 5) e rafforzato dall’art. 122-bis. La falsa documentazione è quindi idonea a sviare tali controlli anche laddove questi non vengano concretamente esercitati, e l’automazione del procedimento non lo riduce ad una mera, passiva presa d’atto.

Sulla consumazione, la ricognizione della Corte fa emergere tre distinti indirizzi, che la collocavano rispettivamente nella riscossione o compensazione del credito (Sez. 3, n. 23402 del 2024), nella prima cessione (Sez. 2, n. 40015 del 2024) e nella mera creazione del credito (Sez. 2, n. 45868 del 2024).

La Corte richiama sul tema i principi che guardano alla truffa come reato istantaneo e di danno, in cui quest’ultimo non consiste necessariamente nella fuoriuscita di denaro, potendo investire ogni utilità suscettibile di valutazione economica, alla stregua di una nozione dinamica di patrimonio pubblico (Sez. un., n. 26351 del 2002). Applicando tali criteri, la creazione del credito è insufficiente, poiché questo non è ancora entrato nella sfera del destinatario dell’opzione; la compensazione, per converso, è superflua, costituendo soltanto una modalità di utilizzazione di una posizione patrimoniale già acquisita. Il momento rilevante è, dunque, quello intermedio, in cui alla comunicazione dell’opzione – assimilata alla notificazione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c. – segue l’accettazione del credito sulla Piattaforma: solo da quel momento il credito diventa effettivamente spendibile e si realizza l’ingiusto profitto.

Il danno è infatti desunto dal regime dell’art. 121, che limita il recupero al beneficiario originario e rende inopponibili i vizi del credito al cessionario estraneo alla frode, salvi i casi di dolo o colpa grave. Se il cessionario ha concorso nella violazione, il recupero successivo costituisce un post factum, inidoneo a spostare il momento consumativo; viceversa, nell’ipotesi di utilizzo diretto, il reato si consuma con la messa a disposizione del credito nel cassetto fiscale. Di qui l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio al giudice di primo grado.

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