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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026 n. 185 il Decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 148 contenente le disposizioni integrative e correttive sulle imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sul valore aggiunto, accise e in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione (anche noto come decreto fiscale omnibus).

In particolare, il Decreto è intervenuto in materia di redditi di lavoro dipendente (artt. 1 e 2 del D. lgs. 148/2026) con riguardo:

  • al trattamento fiscale dei familiari a carico di cui all’art. 12 co. 4 ter e 7 del TUIR
  • alla disciplina del fringe benefit in caso di concessione in uno promiscuo di auto aziendali e optional di cui all’art. 51 co. 4 e 6 del TUIR, l’art. 1 L. 207/2024. In tale contesto il Decreto ha altresì modificato l’ambito di applicazione dell’art. 51 co. 4 lett. a) quarto periodo del TUIR.

Il Decreto in oggetto è anche intervenuto in materia di redditi di lavoro autonomo (art. 3 del D. lgs. 148/2026) con riguardo alla cessione o all’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta modificando l’art. 54 e 56 del TUIR.

A seguire il Decreto fiscale omnibus interviene sui redditi d’impresa con particolare riguardo:

  • alla determinazione del reddito per le imprese agricole (art. 4)
  • alla derivazione rafforzata e al riallineamento tra bilancio e imponibile (art. 5) operando sui titoli obbligazionari, i piani di pagamento basati su azioni, l’avviamento e le attività immateriali a vita utile indefinita, i contributi pubblici per ricerche e studi e il concetto di società di partecipazione non finanziaria
  • al riallineamento straordinario dei valori contabili e fiscali ai fini IRES e IRAP (art. 6)
  • alla revisione della disciplina del riporto delle perdite fiscali (artt. 7 e 8) prevedendo che il trasferimento delle partecipazioni rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite è da considerarsi realizzato anche nel caso in cui abbia ad oggetto le partecipazioni di una società che detiene il controllo del citato soggetto
  • alla revisione della disciplina dei conferimenti di partecipazioni in cui il valore attribuito è inferiore al costo fiscalmente riconosciuto (art. 9).

Il Decreto fiscale omnibus, poi, revisiona anche la materia della fiscalità internazionale con riguardo:

  • al regime del riporto delle perdite fiscali estere definitive consentendo alle società residenti in Italia di utilizzare le perdite fiscali di società partecipanti all’operazione di fusione o incorporazione residenti in Stati dell’UE o dello Spazio economico europeo con scambio di informazioni (art. 10)
  • all’imposizione minima globale – c.d. Global minimum tax (art. 11):
    • modificando l’art. 18, sull’imposta minima nazionale (articolo 18), l’art. 21, sull’imposta minima suppletiva
    • introducendo l’art. 39-bis dedicato ai meccanismi di semplificazione nell’ambito dell’imposizione minima globale
    • prevedendo una clausola di recepimento dei restanti regimi del pacchetto OCSE.

Un’altra area di intervento del Decreto in oggetto è la disciplina dell’IVA (art. 12) relativamente alla quale è stato previsto per il soggetto passivo di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto ed è stato ampliato il termine per la registrazione delle fatture passive fissandolo al momento della presentazione della dichiarazione riferita al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.

A seguire il Decreto opera una revisione con riguardo alla disciplina dell’accertamento. In particolare, in tale contesto viene modificata la disciplina riguardante:

  • l’imposta sulle successioni e donazioni (artt. 13 e 14)
  • le imposte ipotecaria e catastale (art. 15)
  • l’adempimento collaborativo ai sensi del D. lgs. 128/2015 (artt. 16 e 17)
  • le sanzioni per visto di conformità infedele destinate agli intermediari (art. 18)
  • il rendiconto economico e patrimoniale delle stabili organizzazioni (art. 19)
  • le procedure di controllo sulle autoliquidazioni degli atti presentati con modello unico informatico ai fini della pubblicità immobiliare (art. 20)
  • l’accertamento prevedendo il venir meno della riduzione di un anno dei termini di decadenza per i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario con fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche (art. 21)
  • l’accertamento dei componenti a efficacia pluriennale (art. 22)
  • le società di capitali a ristretta base partecipativa (art. 23)
  • l’accertamento per antieconomicità (art. 24)
  • lo Statuto dei diritti del contribuente (art. 25).

A seguire, un altro ambito di intervento è quello concernente i redditi finanziari, in relazione al quale il decreto legislativo in oggetto prevede un aumento dell’aliquota della ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei (art. 26) e l’introduzione di un regime più oneroso per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate detenute in società residenti in Stati  a fiscalità privilegiata c.d. black list (art. 27).

Nel Decreto sono previste, inoltre, delle novità relative alla disciplina di concordato preventivo biennale, specificate nell’art. 28. Il Decreto precisa, inoltre, le condizioni di accesso al ravvedimento e le regole di calcolo della base imponibile (art. 29).

Con riguardo, invece, alle sanzioni tributarie il Decreto si occupa:

  • della soglia di tolleranza per omessa, errata o tardiva trasmissione dei dati sui corrispettivi giornalieri (art. 33)
  • dell’adempimento collaborativo (art. 34).

Il Decreto legislativo in oggetto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


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