Con ordinanza n. 22931 dell’8 luglio 2026, la Corte di Cassazione (Pres. Ferro, Rel. Farolfi) si è pronunciata sui requisiti per la configurazione del concordato preventivo in continuità indiretta.
La decisione impugnata riguardava una proposta di concordato, fondata su alcuni contratti di affitto di ramo d’azienda, risalenti a circa dieci anni prima della presentazione della domanda.
La Corte d’Appello aveva ritenuto insussistente il nesso di funzionalità tra i contratti di affitto e la presentazione del ricorso. La società debitrice ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando un’errata lettura dell’art. 84, comma 2, CCII, a mente del quale “La continuità aziendale può essere … indiretta, se è prevista dal piano … la ripresa dell’’attività da parte di soggetto diverso dal debitore … in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo”.
In particolare, la società ricorrente ha lamentato (i) un’errata lettura della clausola “a qualunque altro titolo” e (ii) una lettura strettamente cronologica del vincolo di collegamento.
La Corte di Cassazione ha precisato che la clausola “a qualunque altro titolo” ha l’effetto di ricomprendere ipotesi ulteriori di ripresa dell’attività, da parte di soggetto diverso dal debitore, e che tale locuzione non esclude, invece, che debba sussistere un nesso di funzionalità, tra il titolo in questione e il piano concordatario. Quest’ultimo sarebbe “volto a circoscrivere l’impiego del contratto d’affitto quale strumento essenziale per la realizzazione dell’operazione di turnaround aziendale”.
La Corte interpreta, infatti, l’art. 84, comma 2, CCII alla luce della Direttiva (UE) 2019/1023, che – ad avviso della Corte – adotterebbe una nozione di continuità indiretta delimitata, non facendo menzione dell’affitto di azienda.
I giudici hanno, inoltre, affermato che lo stretto collegamento funzionale, tra la cessione in godimento e la ristrutturazione, dovrebbe risultare espressamente dallo stesso contratto, oppure emergere in maniera evidente sul piano temporale.
La Suprema Corte ha dunque respinto il ricorso, pronunciando il seguente principio di diritto: “Per la configurazione del concordato preventivo in continuità indiretta, la cui verifica in concreto spetta al giudice del merito, occorre necessariamente che la continuità, implicando la prosecuzione della pregressa attività d’impresa, riguardi, ove sia soltanto parziale, quanto meno una porzione significativa dell’originario nucleo aziendale e che, ove fondata su uno o più contratti di affitto, questi siano funzionalmente collegati alla regolazione della crisi, e quindi strettamente connessi anche sotto il profilo cronologico con la presentazione del piano che accompagna uno specifico ricorso; ne consegue che l’ipotesi prevista dall’art. 84, comma 2, CCII «a qualunque altro titolo», costituisce una clausola di chiusura per altre fattispecie, ulteriori rispetto a quelle tipiche descritte dalla stessa disposizione, ma che integrino i medesimi presupposti di chiara funzionalità esplicitati nella prima parte della disposizione”.

