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Giurisprudenza

Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale

26 Maggio 2026

Cassazione Penale, Sez. V, 7 aprile 2026, n. 17258 – Pres. Pistorelli, Rel. Cavallone

La Cassazione Penale, Sez. V, con sentenza del 7 aprile 2026, n. 17258 (Pres. Pistorelli, Rel. Cavallone) si è pronunciata in merito all’assenza di documentazione contabile e all’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

Nel caso di specie, l’imputato, in primo grado veniva condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

La Corte territoriale riteneva inattendibile la contabilità prodotta dall’imputato in quanto incompleta, irregolare e parzialmente disponibile, con libri obbligatori non consegnati o non aggiornati. Era, quindi, impossibile ricostruire in maniera attendibile il patrimonio societario e i movimenti economici effettuati dalla società.

In aggiunta la Corte riteneva che avesse apposto fittiziamente delle passività e non incassato un credito da lui vantato, distraendo il capitale sociale.

Al fine di giustificare tale incompletezza documentale, la difesa dichiarava che le scritture stesse fossero state oggetto di furto. L’autorità giudiziaria riteneva, però, inidonea tale giustificazione alla luce della genericità della denuncia.

La Corte territoriale, evidenziava, altresì, la sussistenza di anomalie interne alle scritture, quali fatture con la stessa numerazione ma destinate a soggetti diversi e discrepanze tra dati contabili e movimenti effettivamente realizzati. Per tale motivo, la documentazione è stata ritenuta inattendibile.

Per quanto attiene al reato di bancarotta fraudolenta documentale, l’imputato, nel ricorso per Cassazione, richiedeva il riconoscimento dell’assenza del dolo nell’omessa corretta tenuta della contabilità. Dichiara, lo stesso, di essere stato impossibilitato nell’accedere ai locali aziendali, a causa dello sfratto realizzato nei suoi confronti, e dell’affidamento della documentazione al custode giudiziario.

In tale occasione, la Cassazione precisa come l’art. 216 r.d. 267/1942 punisca sia il reato di bancarotta documentale generale che quella specifica. In particolare:

  • la bancarotta documentale generale consiste nella fraudolenta tenuta della documentazione contabile in maniera tale da impedire l’esatta ricostruzione del patrimonio e dei movimenti economici effettuati; tale fattispecie richiede, quindi, il dolo generico
  • al contrario, la bancarotta documentale speciale consiste nell’occultamento, omessa tenuta o distruzione delle scritture contabili con conseguente inesistenza fisica, totale o parziale, delle scritture stesse; tale fattispecie, invece, è sorretta dal dolo specifico di recare danno ai creditori e procurare a sé od altri un ingiusto profitto.

Integra, quindi, bancarotta documentale generale la tenuta della documentazione con modalità ingannatorie.

Al contrario, condotte quali l’evitamento dei contatti con il curatore, la sottrazione e distruzione delle scritture contabili, integrano l’elemento soggettivo della bancarotta speciale. La Corte precisa, altresì, che il dolo specifico possa desumersi anche da massime di esperienza.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l’imputato avesse tenuto i documenti contabili con modalità ingannatorie e quindi che possa integrarsi il reato di bancarotta documentale generale. Ciò in quanto le condotte contestate all’imputato nel caso di specie erano:

  • l’incompletezza e l’inattendibilità delle scritture contabili
  • la mancata consegna di libri obbligatori
  • la presenza di anomalie nei registri disponibili.

Per quanto attiene al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare, la Corte ha anche precisato come si tratti di un reato di pericolo concreto: ciò significa che il giudice deve accertare che l’atto di depauperamento sia idoneo, tramite una valutazione ex ante, a generare un pericolo reale per i creditori della società. Tale pericolo deve permanere sino al tempo che precede l’apertura della procedura fallimentare.

Il giudice deve, quindi, valutare se gli atti di disposizione patrimoniale realizzati abbiano un valore idoneo a generare un danno ai creditori sociali.

Per quanto attiene all’elemento soggettivo, invece, nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è necessario il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di dare una destinazione differente al patrimonio sociale, non richiedendo anche la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa e lo scopo di recare danno ai creditori.

Nel caso di specie, quindi, l’imputato è stato altresì condannato per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, in quanto:

  • aveva dolosamente omesso di incassare un credito vantato nei confronti di una società, riconducibile allo stesso imputato, per un valore pari a oltre 25o.000 euro
  • e aveva creato una posta debitoria fittizia nei confronti della citata società per un importo pari a oltre 360.000 euro.

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