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Giurisprudenza

Sulla cognizione della domanda di risoluzione ante fallimento

7 Aprile 2026

Cassazione Civile, Sezioni Unite, 18 marzo 2026, n. 6481 – Pres. D’Ascola, Re. Falabella

Di cosa si parla in questo articolo

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 6481 del 18 marzo 2026, si sono espresse sul contrasto relativo alla sorte della domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale proposta prima del fallimento, ovvero se vada proseguita in sede ordinaria o, invece, coltivata nel rito fallimentare.

Questi i principi di diritto espressi:

La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituisca premessa di domande di restituzione o risarcimento del danno nei confronti della massa, e che sia proposta prima del fallimento, oltre che trascritta prima di esso, ove riguardante beni soggetti al regime pubblicitario, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal Titolo II, Capo V della legge fallimentare, mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinaria se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso o se su di essa sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato;

La decisione sulla domanda di risoluzione trasferita in sede fallimentare, pur avendo efficacia endoconcorsuale, non ha natura incidentale, ma il tipico contenuto, a seconda dei casi dichiarativo o costitutivo, della pronuncia risolutoria;

Il giudizio contenzioso relativo alla domanda di risoluzione divenuta improcedibile in ragione della dichiarazione di fallimento non va riassunto, essendo il contraente in bonis semplicemente onerato di proporre la detta domanda avanti al giudice delegato, unitamente a quelle conseguenziali di contenuto risarcitorio o restitutorio;

In caso di domanda di risoluzione trascritta, l’accoglimento della stessa, disposto col decreto che rende esecutivo lo stato passivo o col decreto pronunciato in sede di impugnazione, a norma dell’art. 99, comma 11, l. fall., deve essere annotato a margine dell’atto trascritto al fine di conseguire l’effetto previsto dall’art. 2655, comma 3, c.c.“.

In altri termini, la domanda di risoluzione di un contratto proposta prima dell’apertura della procedura fallimentare non può proseguire nel giudizio ordinario, ma deve essere fatta valere nel concorso con i creditori, attraverso il rito fallimentare; in tale sede, la decisione del giudice fallimentare non ha natura “incidentale”, ma conserva il proprio contenuto dichiarativo o costitutivo.

Precisano inoltre le Sezioni Unite che il giudizio vertente sulla risoluzione può sempre proseguire nella sede contenziosa ordinaria ove il contraente in bonis non intenda avanzare pretese nei confronti della massa, come quando la domanda risolutoria è coltivata:

  • allo scopo di far valere le ragioni creditorie dopo la chiusura del fallimento
  • al fine di ottenere la liberazione dell’attore dai propri obblighi contrattuali
  • col proposito di rendere possibile l’escussione di garanzie di terzi.

Il principio, dettato dall’art. 52 l. fall., dell’obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo, quale speciale strumento di cognizione attribuito al giudice fallimentare, non ha evidentemente modo di entrare in gioco se la domanda è diretta a conseguire finalità estranee alla partecipazione al concorso.

Le Sezioni Unite hanno quindi risolto un contrasto interpretativo tra:

  • la tesi tradizionale, per cui la risoluzione resterebbe appannaggio del giudice civile e gli eventuali crediti si sarebbero dovuti invece far valere nel fallimento
  • quella più recente, accolta dalle Sezioni Unite, secondo cui, se la risoluzione è strumentale a ottenere somme dalla massa, l’intera domanda è attratta al fallimento.

Origine del contrasto era proprio l’interpretazione della seconda parte dell’art. 72, comma 5, che, dopo aver tratteggiato l’interazione tra fallimento e domanda di risoluzione, si occupa del percorso processuale che deve avere il giudizio avviato prima dell’apertura della procedura concorsuale: la norma stabilisce che “se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V” della legge fallimentare.

In sostanza, ci si è interrogati se la “domanda” in questione fosse solo quella restitutoria o risarcitoria, o se il legislatore avesse utilizzato tale termine per indicare sia la domanda diretta ad ottenere la ripetizione di quanto prestato e il ristoro del danno sofferto, sia quella volta alla pronuncia di risoluzione del contratto: era controverso, in altri termini, se si dovesse limitare la portata della disposizione alle domande di restituzione e di risarcimento, per le quali avrebbe dovuto seguirsi il procedimento di ammissione al passivo contemplato dagli artt. 93 ss. l. fall., o se fosse l’intera controversia, comprensiva della domanda di risoluzione del contratto a dover trasmigrare in sede fallimentare.

Di cosa si parla in questo articolo

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