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Violazione misure restrittive UE: modifiche a Codice penale e Decreto 231

12 Gennaio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 09/01/2025, il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, che attua la Direttiva 2024/1226/UE, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’UE e che modifica la Direttiva (UE) 2018/1673.

Il decreto, in particolare, in attuazione della legge delega n. 91/2025, introducendo nel Codice penale gli artt. 275-bis – 275-decies C.p., con le nuove figure di reato denominate “delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”, che tipizzano:

  • violazioni o elusioni delle misure restrittive UE
  • condotte omissive dei soggetti designati
  • inosservanze delle condizioni previste dalle autorizzazioni concesse nell’ambito dei regimi sanzionatori
  • circostanze aggravanti specifiche, anche per condotte commesse nell’esercizio di attività professionali, bancarie o finanziarie.

Più nel dettaglio:

  • il nuovo art. 275-bis C.p., punisce la violazione delle misure restrittive adottate dall’UE o stabilite da una legge nazionale in attuazione di una misura dell’UE, tramite condotte come:
    • la messa a disposizione di fondi o risorse a soggetti sanzionati
    • la mancata adozione di misure di congelamento di beni o fondi dei medesimi soggetti
    • l’importazione, l’esportazione o il trasferimento di beni e servizi vietati
    • la prestazione di servizi o l’esecuzione di operazioni finanziarie ristrette
    • l’elusione dell’esecuzione delle misure restrittive attraverso l’utilizzo, il trasferimento o la cessione di fondi o risorse sottoposti a congelamento, oppure con la presentazione o l’utilizzo di dichiarazioni e documenti falsi volti a ostacolare l’identificazione del titolare effettivo o del beneficiario finale dei fondi o delle risorse da congelare
  • il nuovo art.275-ter C.p., prevede la punibilità:
    • della persona designata o del legale rappresentante dell’entità designata, per la violazione degli obblighi informativi, in caso ometta la segnalazione alle autorità amministrative competenti dei fondi o delle risorse economiche posseduti, detenuti o controllati nel territorio dello Stato
    • chiunque, per ragioni d’ufficio o professionali, ometta di fornire alle autorità le informazioni relative a fondi o risorse economiche appartenenti o riconducibili a persone, entità, organismi o gruppi designati
  • il nuovo art. 275-quater C.p. punisce chiunque svolga attività in violazione delle condizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti prescritte ai sensi della normativa UE.
  • il nuovo art. 275-quinquies C.p., prevede una fattispecie colposa (“Violazione colposa di misure restrittive dell’Unione europea”), applicabile unicamente ai casi di violazione commesse con colpa grave  di vendita o trasferimento di prodotti che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE prodotti a duplice uso, elencati negli allegati I e IV del Regolamento (UE) 2021/821 La norma punisce tali condotte con la reclusione 

Le pene previste variano in base alla gravità della condotta:

  • per la violazione delle misure restrittive (art. 275-bis C.p.), è prevista la reclusione da due a sei anni e la multa da 25.000 a 250.000 euro
  • per la violazione degli obblighi informativi (art. 275-ter C.p.), la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 15.000 a 50.000 euro
  • per la violazione delle condizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate (art. 275-quater C.p.), la reclusione da due a cinque anni e la multa da 25.000 a 150.000 euro.
  • per la violazione colposa di cui all’art. 275-quinquies C.p., la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 15.000 a 90.000 euro
  • quando le attività vietate hanno un valore inferiore a 10.000 euro, non si applica la sanzione penale ma una sanzione amministrativa pecuniaria, che, a seconda della fattispecie, può variare da un minimo di 15.000 euro a un massimo di 80.000 euro

Sono inoltre previste inoltre:

  • circostanze aggravanti (art. 275-sexies C.p.): ad esempio, se il fatto viene commesso nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria
  • attenuanti (art. 275 septies C.p.): per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili, ovvero per il sequestro dei beni, dei fondi o delle risorse economiche
  • la confisca obbligatoria dei beni connessi al reato (art. 275-octies C.p.) e la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 275-novies C.p.).

L’art.6 del decreto modifica inoltre il D. Lgs. 231/2001, introducendo la violazione delle misure restrittive come reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare, il nuovo art. 25-octies.2, rubricato “Reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione europea”, estende la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti previsti dal Capo I-bis del Titolo I del Libro II del codice penale, prevedendo sanzioni pecuniarie determinate in percentuale sul fatturato globale annuo dell’ente nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell’esercizio precedente l’applicazione delle sanzioni pecuniarie.

Nello specifico le sanzioni vanno:

  • dall’1% al 5% per i reati di violazione delle misure restrittive (art. 275-bis C.p.) e alla violazione delle condizioni previste dalle autorizzazioni rilasciate dall’autorità (275-quater c.p.)
  • dallo 0,5% all’1% per le violazioni degli obblighi informativi verso le autorità competenti (art. 275-ter C.p.)

Sono inoltre previste sanzioni interdittive da un minimo di un anno a un massimo di sei anni e, in caso di reiterazione, l’aumento di un terzo della sanzione pecuniaria.

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