WEBINAR / 26 Febbraio
Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) nelle nuove istruzioni UIF

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 06/02


WEBINAR / 26 Febbraio
Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) nelle nuove istruzioni UIF
www.dirittobancario.it
Flash News

SOS: procedura UIF per la sospensione delle operazioni sospette di riciclaggio

28 Novembre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

UIF ha aggiornato il proprio Manuale utente SOS (sulle segnalazioni delle operazioni sospette), con un nuovo capitolo 8 dedicato alla procedura d’istruttoria UIF sulla sospensione delle operazioni sospette di riciclaggio.

UIF infatti, ai sensi dell’art. 6, c. 4 lett. c), D. Lgs. n. 231/2007, ha il potere di sospendere operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche su richiesta di autorità qualificate, per un massimo di 5 giorni lavorativi: per rafforzare la riservatezza e la sicurezza degli scambi informativi di carattere istruttorio, ha quindi definito una nuova procedura per informatizzare le comunicazioni con i segnalanti e con gli organi investigativi, preservando le connesse esigenze di tempestività del processo.


Abbiamo organizzato un webinar per il giorno 26 febbraio 2026 sulle nuove modalità per la rilevazione e segnalazione a UIF delle operazioni sospette di riciclaggio (SOS), con focus sui processi e controlli interni di adeguamento, per i soggetti obbligati. Maggiori informazioni al seguente link.


Dal 12 gennaio 2026 i soggetti obbligati che intendano sottoporre a UIF comunicazioni urgenti su operazioni in corso di esecuzione suscettibili di valutazione a fini sospensione dovranno utilizzare esclusivamente il portale riservato Infostat-UIF, inserendo una segnalazione di operazioni sospette contraddistinta da apposito attributo e con l’indicazione strutturata dell’operazione o delle operazioni non eseguite.

UIF quindi, tramite una nuova sezione dedicata del portale (“Istruttorie Sospensioni”), comunicherà:

  • l’avvio dell’iter di valutazione
  • alternativamente, l’insussistenza delle condizioni per l’esercizio del potere di sospensione
  • le informazioni integrative e la notifica l’esito finale delle valutazioni svolte.

L’eventuale provvedimento di sospensione (e di revoca se del caso) continuerà ad essere notificato al soggetto obbligato tramite posta elettronica certificata (PEC).

La stessa procedura sulla sospensione delle operazioni sospette di riciclaggio verrà utilizzata per le istruttorie di sospensione avviate d’ufficio dalla UIF.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 26 Febbraio
Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) nelle nuove istruzioni UIF

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 06/02


WEBINAR / 10 Febbraio
Attuazione CCD 2 per banche e intermediari del credito


Estensione dell’ambito applicativo e riflessi operativi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/01

Iscriviti alla nostra Newsletter