WEBINAR / 24 Settembre
Il nuovo Arbitro Assicurativo


Procedimento e problematiche applicative

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 03/09


WEBINAR / 24 Settembre
Il nuovo Arbitro Assicurativo
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Mutuo e clausole vessatorie: esame d’ufficio del Tribunale fallimentare

20 Agosto 2025

Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 03 luglio 2025, C-582/23 – Pres. Jarukaitis, Rel. N. Jääskinen

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 03 luglio 2025, resa nella causa C-582/23, si è espressa sulla possibilità del Tribunale fallimentare di esaminare d’ufficio il carattere potenzialmente abusivo di clausole contrattuali (ovvero di clausole potenzialmente “vessatorie”) contenute in un mutuo, pur in presenza di un elenco di crediti ammessi alla procedura fallimentare che abbia già acquisito autorità di cosa giudicata.

Questi i principi di diritto espressi:

  • L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: ostano a una normativa nazionale la quale preveda che, nell’ambito di una procedura fallimentare relativa a persone fisiche, dopo che l’elenco dei crediti sia stato approvato da un organo giurisdizionale, senza che lo stesso abbia esaminato il carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, e dopo che la procedura sia stata avviata dinanzi al tribunale fallimentare, quest’ultimo sia vincolato da tale elenco, sicché non può valutare il carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di mutuo sul quale si fonda un credito iscritto in detto elenco, né modificare tale elenco, ma deve sospendere la procedura e rimettere al suddetto organo giurisdizionale la questione del carattere eventualmente abusivo di tali clausole.
  • L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: ostano a una normativa nazionale che, nell’ambito di una procedura fallimentare relativa a persone fisiche, non preveda la possibilità, per il tribunale fallimentare, di disporre provvedimenti provvisori diretti a regolare la situazione del fallito in attesa di una decisione che concluda l’esame del carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di mutuo su cui si fonda un credito iscritto nell’elenco dei crediti approvato da un altro organo giurisdizionale, senza che quest’ultimo abbia esaminato il carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi.

Secondo la Corte, in sostanza, in assenza di un previo esame del carattere abusivo delle clausole di un contratto di mutuo erogato ad un consumatore, il diritto dell’Unione impone al tribunale fallimentare di procedere d’ufficio a tale valutazione e di trarne le necessarie conseguenze.

Il principio di effettività nella tutela del consumatore dalle clausole vessatorie

La necessità di adire il giudice che ha originariamente approvato l’elenco dei crediti (nel caso del rinvio pregiudiziale polacco trattasi del giudice commissario), e quindi di sospendere la procedura innanzi il Tribunale fallimentare, rischierebbe infatti di prolungare la procedura fallimentare stessa e, dunque, la situazione finanziaria precaria del consumatore fallito: per tale ragione quest’ultimo potrebbe essere scoraggiato dall’esercitare i suoi diritti derivanti dal diritto dell’Unione, il che renderebbe eccessivamente difficile l’applicazione di tale diritto.

La Corte ricorda che la tutela di cui alla Direttiva 93/13 si estende ai casi in cui il consumatore che abbia stipulato con un professionista un contratto (un mutuo nel caso di specie) contenenti clausole abusive/vessatorie si astenga dall’invocare:

  • il fatto che il contratto rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva
  • la natura abusiva della clausola in questione

E ciò in quanto ignora i suoi diritti o perché viene dissuaso dal farli valere a causa delle spese che un’azione giudiziaria comporterebbe, oppure dell’onere finanziario di cui dovrebbe farsi carico.

Per la Corte, in sostanza, una normativa nazionale come quella polacca potrebbe scoraggiare il fallito dal far valere il suo diritto di chiedere la protezione derivante dalla Direttiva 93/13, in quanto ne rende eccessivamente difficile l’applicazione nell’ambito della procedura medesima.

Inoltre, anche se il diritto ad una tutela effettiva del consumatore comprende anche la sua facoltà di rinunciare a far valere i propri diritti (per cui il giudice nazionale dovrebbe considerare la volontà espressa dal consumatore quando quest’ultimo, consapevole del carattere non vincolante di una clausola abusiva, affermi tuttavia di opporsi alla sua disapplicazione, dando quindi un consenso libero e informato alla clausola in questione), nel caso di specie il fallito non può ritenersi che avesse consapevolmente rinunciato a tale protezione.

Lo stesso infatti, senza essere rappresentato da un avvocato in tale fase della procedura, aveva unicamente riconosciuto le dichiarazioni di credito dinanzi al curatore fallimentare e non aveva proposto opposizione dinanzi al giudice commissario: ciò, per la Corte, non può essere considerato come una rinuncia libera e informata a tale protezione.

Peraltro, sottolinea la Corte, l’atteggiamento del fallito non può essere qualificato come completamente passivo: quest’ultimo ha dedotto dinanzi al Tribunale fallimentare, giudice del rinvio nel caso di specie, che il contratto di mutuo ipotecario conteneva clausole abusive/vessatorie.

Autorità di cosa giudicata dell’elenco dei crediti e successivo esame delle clausole abusive

Infine, per la Corte, il fatto che l’elenco dei crediti abbia acquisito autorità di cosa giudicata non osta necessariamente a un simile esame: ciò è giustificato dall’interesse pubblico alla protezione dei consumatori, come garantita dal diritto dell’Unione.

Come affermato dalla Corte, l’obbligo di un simile controllo d’ufficio è giustificato dalla natura e dall’importanza dell’interesse pubblico sotteso alla protezione che la Direttiva 93/13 conferisce ai consumatori, sicché un controllo efficace dell’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali, come richiesto da tale direttiva, non potrebbe essere garantito se si conferisse l’autorità di cosa giudicata alle decisioni giurisdizionali che non danno atto di un siffatto controllo (sentenza del 17 maggio 2022, Ibercaja Banco, C‑600/19).

Pertanto, nei limiti in cui il controllo del carattere abusivo di clausole contrattuali su cui si fonda un credito iscritto nell’elenco dei crediti approvato dal giudice commissario non sia stato svolto, la Direttiva 93/13 impone al tribunale fallimentare di valutare il carattere eventualmente abusivo di tali clausole e di trarne le necessarie conseguenze.

La situazione potrebbe essere diversa solo se il giudice commissario avesse esplicitamente indicato di aver proceduto a un esame del carattere abusivo delle clausole contrattuali e che tale esame, motivato perlomeno sommariamente, non avesse rivelato la sussistenza di nessuna clausola abusiva, precisando peraltro, se del caso, che la valutazione effettuata da tale giudice commissario all’esito di detto esame non poteva più essere rimessa in discussione, in assenza di un ricorso proposto entro il termine previsto a tal fine (v. sentenza del 17 maggio 2022, Ibercaja Banco, C‑600/19)

Principio di effettività e provvedimenti provvisori

La protezione garantita ai consumatori dalla Direttiva summenzionata richiede che il giudice nazionale, competente a valutare il carattere abusivo di una clausola contrattuale, debba poter concedere un provvedimento provvisorio adeguato, se ciò è necessario per garantire la piena efficacia dell’emananda decisione per quanto riguarda il carattere abusivo di clausole contrattuali.

Analogamente, può essere necessario concedere siffatti provvedimenti qualora sussista il rischio che tale consumatore paghi, nel corso di un procedimento giurisdizionale la cui durata può essere considerevole, rate mensili per un importo più elevato di quello effettivamente dovuto se la clausola considerata dovesse essere disapplicata, laddove ciò sia necessario per garantire la piena efficacia dell’emananda decisione per quanto riguarda il carattere abusivo di clausole contrattuali (sentenza del 15 giugno 2023, Getin Noble Bank, C‑287/22).

Nel procedimento di invio è risultato che in forza della normativa nazionale polacca, il tribunale fallimentare non avesse la possibilità di concedere provvedimenti provvisori diretti a rendere meno gravosa la situazione finanziaria del fallito in attesa dell’esito dell’esame del carattere eventualmente abusivo di una clausola contrattuale.

Se è vero che, indubbiamente, il fallito non rimborsa, prima della chiusura della procedura fallimentare, i crediti iscritti nell’elenco dei crediti approvato dal giudice commissario, ciò non toglie, tuttavia, che il fallito sia costretto, durante tale esame, a continuare ad alimentare la massa fallimentare sulla base di un elenco di crediti che contiene potenzialmente un credito fondato su clausole abusive/vessatorie (come quelle contenute nel contratto di mutuo, dedotte nel caso di specie).

Peraltro, quando la deduzione del carattere abusivo di una clausola contrattuale determina il prolungamento della procedura fallimentare, potrebbe essere scoraggiato dal far valere il suo diritto di chiedere la protezione derivante dalla Direttiva 93/13.

Il tribunale fallimentare deve quindi poter applicare provvedimenti provvisori che garantiscano la piena effettività di tale protezione: in considerazione delle circostanze del caso di specie, spetterà al Giudice valutare se sia necessario, a tal fine, un provvedimento diretto a ridurre, ad esempio, le trattenute operate sulla retribuzione del consumatore fallito, in attesa della decisione sulla sussistenza o meno di clausole abusive/vessatorie nel mutuo posto a fondamento del credito ammesso.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 30 Settembre
DORA e subappalto di servizi ICT


Gestione del rischio ICT e dei contratti nei nuovi RTS DORA

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/09


WEBINAR / 24 Settembre
Il nuovo Arbitro Assicurativo


Procedimento e problematiche applicative

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 03/09

Iscriviti alla nostra Newsletter