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La Legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese

15 Maggio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva, dopo la Camera, il 14 maggio 2025, il disegno di legge n. 1407, sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese.

Il testo entrerà quindi in vigore dopo la pubblicazione Gazzetta Ufficiale.

La legge, in particolare:

  • disciplina la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all’organizzazione, ai profitti e ai risultati, nonché alla proprietà delle aziende
  • individua le modalità di promozione e incentivazione di tali forme di partecipazione
  • è volta a migliorare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, di preservare e incrementare i livelli occupazionali e di valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale
  • introduce norme finalizzate all’allargamento e al consolidamento di processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese.

Le definizioni

Preliminarmente, le legge fornisce alcune definizioni rilevanti, fra cui:

  • partecipazione gestionale: la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell’impresa
  • partecipazione economica e finanziaria: la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell’impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l’azionariato
  • partecipazione organizzativa: il complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell’impresa
  • partecipazione consultiva: la partecipazione che avviene attraverso l’espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l’impresa intende assumere.

La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese

La legge dispone che, in sintesi:

  • nelle imprese con sistema dualistico (ex artt. 2409-octies e ss. C.c.), ove l’amministrazione e il controllo sono esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, e lo prevedano i CCNL di riferimento, gli statuti possono prevedere la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti al consiglio di sorveglianza, individuati sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi
  • nelle società che non adottano il sistema dualistico, gli statuti possono prevedere – sempre se disciplinato dai CCNL di riferimento –  la partecipazione al consiglio di amministrazione e, altresì, al comitato per il controllo sulla gestione, ove costituito, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti, individuati dai lavoratori dipendenti della società sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi.

Gli incentivi fiscali

Per i lavoratori dipendenti privati, la legge eleva da 3.000 a 5.000 euro lordi il limite di importo complessivo a cui si applica l’imposta sostitutiva, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, in attuazione di CCNL, aziendali o territoriali.

Il reddito da lavoro dipendente non deve comunque superare 80.000 euro e l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari, fino al 2027, al 5% e, a regime, del 10%.

La partecipazione organizzativa dei lavoratori alle imprese

Le aziende potranno, in base all’art. 7, promuovere l’istituzione di commissioni paritetiche, composte in eguale numero da rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori, finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro.

Inoltre, potranno prevedere nel proprio organigramma le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialità, nonché quelle dei responsabili della diversità e dell’inclusione delle persone con disabilità.

La partecipazione consultiva

Nell’ambito di commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possono essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali.

Saranno i CCNL a definire la composizione delle commissioni paritetiche per la partecipazione consultiva, nonché le sedi, i tempi, le modalità e i contenuti della consultazione.

E’ previsto altresì che, in caso di consultazione sugli argomenti di competenza negoziale, le commissioni paritetiche potranno fornire materiali ed elementi utili al tavolo contrattuale.

L’art. 10 disciplina nel dettaglio la procedura di consultazione fra datore di lavoro e commissione paritetica.

Il ruolo del CNEL

Presso il CNEL viene istituita la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, con il compito di:

  • esprimere pareri interpretativi, non vincolanti, sulle procedure relative alla partecipazione dei lavoratori (proponendo agli organismi paritetici eventuali misure correttive)
  • raccogliere e valorizzare le buone prassi (in materia di partecipazione dei lavoratori) attuate dalle aziende
  • redigere ogni due anni una relazione sulla partecipazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro
  • presentare al CNEL proposte volte a incoraggiare la partecipazione dei lavoratori alle imprese.
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