Vai alla sezione "Arbitro bancario finanziario"- Categoria Massima: Bancomat e carte di debito / Clausole contrattuali
- Parole chiave: Bancomat e carte di debito, Clausole contrattuali, Interpretazione, Limitazione di responsabilità in favore del cliente, Utilizzo fraudolento
- Estremi della decisione: Collegio di Roma, 27 settembre 2010, n.982
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Se la limitazione di responsabilità sancita a favore del cliente opera nel caso di perdita del possesso non dovuta a grave negligenza, a maggior ragione dovrà applicarsi nell’ipotesi in cui non vi sia stata perdita del possesso e il furto abbia riguardato semmai soltanto l’elemento immateriale del PIN o comunque dei codici identificativi collegati alla carta di pagamento di cui è titolare la ricorrente (si suole al riguardo parlare di “furto di identità elettronica”).