WEBINAR / 24 Febbraio
Whistleblowing: la gestione del canale interno di segnalazione


Nuove Linee guida ANAC 26 novembre 2025

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Whistleblowing: canali di segnalazione e ruolo di ANAC

13 Gennaio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

La disciplina del whistleblowing è finalizzata a favorire l’emersione tempestiva di violazioni di legge e irregolarità all’interno degli enti, a mezzo di appositi canali di segnalazione (interni ed esterni all’ente), garantendo una tutela effettiva dei segnalanti da ritorsioni in ambito lavorativo, e rafforzando la legalità, la trasparenza e la prevenzione dei rischi.


Si ricorda che la nostra Rivista ha organizzato per il 24 febbraio 2026 un apposito webinar proprio sulla gestione dei canali interni di segnalazione da parte degli enti, in raccordo con i modelli di controllo interni già esistenti “Whistleblowing: la gestione del canale interno di segnalazione – Nuove Linee guida ANAC 26 novembre 2025″.


Il quadro normativo di riferimento è rappresentato come noto dal D. Lgs. 24/2023, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, che disciplina canali, procedure e misure di protezione per i segnalanti.

In tale contesto, ANAC svolge un ruolo centrale di indirizzo, vigilanza e coordinamento, fornendo linee guida operative volte ad assicurare un’applicazione uniforme ed effettiva della disciplina.

Accanto alla funzione di indirizzo e vigilanza, ANAC riveste anche il ruolo di destinatario delle segnalazioni esterne, configurandosi come presidio istituzionale di garanzia quando il canale interno non è attivato, non è ritenuto affidabile dal segnalante, o quando vi sia il rischio concreto di ritorsioni o di inefficace gestione della segnalazione all’interno dell’ente: il decreto attribuisce infatti all’Autorità il compito di ricevere, gestire e istruire le segnalazioni esterne, assicurando riservatezza, imparzialità e indipendenza, nonché di valutare l’ammissibilità della segnalazione e l’eventuale trasmissione alle autorità competenti.

L’art. 4 del decreto whistleblowing dispone poi che, all’interno degli enti cui è applicabile la normativa whistleblowing, debbano essere attivati appositi canali interni per ricevere e gestire le segnalazioni.

Si ricorda che sono innanzitutto tenute all’istituzione dei canali interni tutte le amministrazioni pubbliche, incluse le amministrazioni statali, regionali e locali, gli enti pubblici non economici, le autorità amministrative indipendenti, nonché gli enti pubblici economici e gli organismi di diritto pubblico, a prescindere dal numero di dipendenti.

Per quanto riguarda il settore privato invece, l’obbligo si applica alle imprese che abbiano impiegato, nell’ultimo anno, una media di almeno 50 lavoratori subordinati, a tempo determinato o indeterminato, nonché alle imprese che, pur al di sotto di tale soglia dimensionale, operino in settori particolarmente sensibili, quali i servizi finanziari, il credito, le assicurazioni, la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la sicurezza dei trasporti e la tutela dell’ambiente.

Rientrano inoltre nell’ambito di applicazione del decreto, indipendentemente dal numero dei dipendenti, i soggetti che adottano modelli di organizzazione e gestione 231, poiché il legislatore ha inteso valorizzare la funzione di emersione anticipata delle violazioni che il whistleblowing svolge in stretta connessione con i sistemi di compliance e controllo interno.

In questo quadro, per gli enti creditizi e finanziari, l’obbligo di istituire canali interni di segnalazione assume una valenza rafforzata, poiché si innesta su assetti organizzativi già strutturati e su obblighi di governance, controllo interno e gestione dei rischi, che rendono il whistleblowing uno strumento essenziale di presidio dell’integrità aziendale e della stabilità complessiva del sistema  creditizio.

I canali interni di segnalazione whistleblowing

I canali interni di segnalazione whistleblowing costituiscono strumenti organizzativi tramite i quali l’ente consente la trasmissione, in modo riservato e protetto, di informazioni relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione, nonché di illeciti rilevanti, ai sensi dei modelli di organizzazione e gestione 231.

Perseguono quindi la finalità di prevenzione dei rischi, di emersione tempestiva delle irregolarità e di rafforzamento dell’integrità complessiva dell’organizzazione.

ANAC è recentemente intervenuta sul punto con delle apposite linee guida (n. 1/2025), al fine di assicurare un’applicazione uniforme e coerente della disciplina sul whistleblowing, alla luce delle criticità emerse nella fase di prima attuazione e delle specificità organizzative degli enti pubblici e privati, inclusi quelli vigilati.

L’Autorità chiarisce finalità, ruoli e responsabilità, fornendo indicazioni operative volte a garantire l’effettività della tutela del segnalante e la corretta gestione delle segnalazioni, evitando soluzioni meramente formali o non adeguate sotto il profilo tecnico e procedurale.

In particolare, le procedure implementabili per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni devono essere formalizzate in atti interni chiari e accessibili, individuando il gestore del canale, i flussi informativi, le tempistiche e le modalità di svolgimento dell’istruttoria; tali procedure devono integrarsi con i presidi di compliance, antiriciclaggio e controllo interno, senza sovrapposizioni o duplicazioni che possano compromettere la riservatezza o l’autonomia del processo.

Le segnalazioni possono essere presentate in forma scritta o orale, ma in entrambi i casi devono essere garantite adeguate misure tecniche e organizzative idonee a preservare la riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione: mentre per le segnalazioni scritte, l’uso di piattaforme informatiche dedicate con sistemi di cifratura e accessi profilati rappresenta una soluzione privilegiata, per quelle orali occorre assicurare la tracciabilità controllata e la conservazione sicura dei verbali o delle registrazioni, limitandone l’accesso ai soli soggetti autorizzati.

Nel caso di plurime segnalazioni, inviate a più soggetti all’interno dell’ente o anche a destinatari esterni, le Linee guida chiariscono che ciò non pregiudica la tutela del segnalante, fermo restando il coordinamento interno necessario per evitare duplicazioni istruttorie o trattamenti incoerenti delle informazioni.

L’ente deve comunque gestire la segnalazione ricevuta secondo le proprie procedure, senza subordinare l’attivazione dell’istruttoria all’esclusività del canale utilizzato.

Quanto alle segnalazioni anonime, esse non sono escluse a priori e devono essere prese in considerazione qualora risultino adeguatamente circostanziate, soprattutto se emergono elementi di gravità tali da richiedere verifiche approfondite: naturalmente, le stesse non potranno beneficiare di tutte le garanzie previste dalla disciplina, anche durante il procedimento istruttorio.

Le formalità procedurali individuate da ANAC, in estrema sintesi, impongono al gestore del canale di:

  • rilasciare un avviso di ricezione
  • svolgere una valutazione preliminare di ammissibilità
  • condurre l’istruttoria nel rispetto dei principi di imparzialità, proporzionalità e riservatezza, documentando le attività svolte e motivando le decisioni adottate.

Il gestore del canale interno di segnalazione, inoltre, deve essere supportato da una struttura adeguata, dotata di competenze giuridiche, organizzative e tecnologiche, e operare in stretto coordinamento con il custode dei dati identificativi del segnalante (figura da tenersi distinta e separata dal gestore), al fine di assicurare un ulteriore livello di protezione e di segregazione delle informazioni sensibili, specie relative al segnalante.

Di cosa si parla in questo articolo

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