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Valutazione dell’abuso del diritto in una scissione parziale asimmetrica non proporzionale di società immobiliare

15 Ottobre 2018
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 36 del 12 ottobre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la configurabilità di un’ipotesi di abuso del diritto nel caso di un’operazione di scissione parziale asimmetrica non proporzionale di società immobiliare.

Nel caso di specie, l’operazione comportava l’assegnazione di quasi tutto il patrimonio immobiliare della società scissa, formato da un unico condominio, a favore di quattro società a responsabilità limitata unipersonale di nuova costituzione, ciascuna delle quali partecipata da ogni socio. In capo alla società scissa, che avrebbe mantenuto la stessa compagine societaria nelle medesime percentuali antecedenti all’operazione de qua, sarebbero rimasti i locali commerciali.

In relazione al comparto delle imposte dirette, l’Agenzia ha evidenziato come l’operazione di scissione risulti fiscalmente neutrale, ai sensi dell’articolo 173 del TUIR, e il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie – che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato – non determini la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.

In particolare, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla scissa alle società beneficiarie, mantenuti provvisoriamente latenti dall’operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all’impresa, ossia, verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Per quanto attiene all’imposta di registro, l’operazione di scissione asimmetrica così come configurata non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale “indebito” per le medesime considerazioni sopra esposte.

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