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Trust: chiarimenti AE sul regime fiscale applicabile all’atto di risoluzione consensuale

30 Agosto 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta del 30 agosto 2019 n. 355 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime di tassazione applicabile all’atto di risoluzione consensuale di un trust.

Per i motivi meglio espressi nella Risposta in allegato, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, nel caso di specie, all’atto di risoluzione si realizza un trasferimento a titolo gratuito delle quote societarie a favore del disponente da parte del trustee (con il consenso del guardiano e dei beneficiari).

Ne consegue, che, da un punto di vista fiscale troverà applicazione l’ordinaria disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni contenuta nel D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito TUS) e, per quanto concerne le imposte ipotecaria e catastale, la disciplina del D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.

A tal fine, si può far riferimento anche alle Circolari n. 48 del 6 agosto 2007 e n. 3 del 22 gennaio 2008 che forniscono chiarimenti in merito alle modalità di applicazione al trust dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Al riguardo, si ricorda che le imposte ipotecaria e catastale sono dovute, rispettivamente, per la formalità della trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per le relative volture catastali.

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