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Giurisprudenza

Titoli cambiari e tutela del debitore in concordato preventivo

9 Novembre 2021

Carolina Gentile, Dottoressa di ricerca in diritto commerciale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Cassazione Civile, Sez. I, 19 luglio 2021, n. 20624 – Pres. Tirelli, Rel. Fidanzia

Di cosa si parla in questo articolo

Gli oneri previsti a carico del portatore dei titoli cambiari (proposizione dell’azione causale entro i termini di prescrizione delle azioni cambiarie che competono al debitore e conseguente restituzione del titolo impregiudicato) per l’esercizio dell’azione causale di cui all’art. 66 della legge cambiaria rispondono alla duplice esigenza di tutelare il debitore convenuto (condannato a pagare in base all’azione causale) contro il rischio di pagare una seconda volta in forza dell’azione cambiaria, e, al tempo stesso, di consentirgli di ottenere la restituzione del titolo per esercitare le azioni eventualmente spettantegli (Cass. 1022/1998).

Allo scopo di tutelare il debitore cambiario nei cui confronti sia stata esercitata l’azione causale mediante l’insinuazione allo stato passivo nell’ambito di una procedura fallimentare, in sede di domanda di ammissione al passivo, anche il portatore di un titolo di credito che eserciti l’azione causale ha l’onere di produrre il titolo in originale ai sensi dell’art. 66 del r.d. n. 1669/1933 e dell’art. 58 del r.d. n. 1736/1933, essendo la produzione del titolo intesa ad evitare la possibilità di insinuazione da parte di altri creditori in via cambiaria, ovvero ad assicurare al debitore l’esercizio di eventuali azioni cambiarie di regresso (Cass. 22847/2916; Cass. 16109/2019).

L’esigenza di tutela del debitore cambiario, assicurata dall’art. 66 della legge cambiaria, si pone anche in ipotesi di concordato preventivo, rendendosi così necessaria una interpretazione estensiva della norma. Conseguentemente, il portatore del titolo di credito è tenuto ad offrire al debitore la restituzione della cambiale e a provvedere al conseguente deposito del titolo nella cancelleria del giudice, come prescritto dall’art. 66 r.d. 1669/1933, non solo se eserciti l’azione causale, ma anche quando intenda far valere nei confronti del proprio debitore i diritti derivanti dal rapporto causale nell’ambito di una procedura avente comunque una rilevanza pubblicistica, quale quella (concorsuale) di concordato preventivo.

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