Le condizioni da valutarsi ai fini della giurisdizione anche secondo le disposizioni della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 (ratificata dall’Unione europea con decisione del Consiglio del 27/11/2008 ed entrata in vigore, nei rapporti con la Confederazione elvetica, il dì 01/01/2011) sono quelle al momento dell’instaurazione della domanda e non quelle al momento della conclusione del contratto per cui è causa; in ogni caso, ai sensi del primo paragrafo dell’articolo 15 e del primo paragrafo dell’articolo 16 di detta Convenzione, sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulle domande risarcitorie per responsabilità contrattuale proposte da un consumatore nei confronti di un soggetto, quale un istituto bancario, che abbia svolto o svolga o abbia diretto o diriga in Italia, anche per il tramite di altri soggetti prospettati come mandatari o sostenendole con l’attività di società strettamente collegate, attività professionali cui si riconducano i contratti per cui è causa.
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