UIF ha aggiornato il proprio Manuale utente SOS (sulle segnalazioni delle operazioni sospette), con un nuovo capitolo 8 dedicato alla procedura d’istruttoria UIF sulla sospensione delle operazioni sospette di riciclaggio.
UIF infatti, ai sensi dell’art. 6, c. 4 lett. c), D. Lgs. n. 231/2007, ha il potere di sospendere operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche su richiesta di autorità qualificate, per un massimo di 5 giorni lavorativi: per rafforzare la riservatezza e la sicurezza degli scambi informativi di carattere istruttorio, ha quindi definito una nuova procedura per informatizzare le comunicazioni con i segnalanti e con gli organi investigativi, preservando le connesse esigenze di tempestività del processo.
Dal 12 gennaio 2026 i soggetti obbligati che intendano sottoporre a UIF comunicazioni urgenti su operazioni in corso di esecuzione suscettibili di valutazione a fini sospensione dovranno utilizzare esclusivamente il portale riservato Infostat-UIF, inserendo una segnalazione di operazioni sospette contraddistinta da apposito attributo e con l’indicazione strutturata dell’operazione o delle operazioni non eseguite.
UIF quindi, tramite una nuova sezione dedicata del portale (“Istruttorie Sospensioni”), comunicherà:
- l’avvio dell’iter di valutazione
- alternativamente, l’insussistenza delle condizioni per l’esercizio del potere di sospensione
- le informazioni integrative e la notifica l’esito finale delle valutazioni svolte.
L’eventuale provvedimento di sospensione (e di revoca se del caso) continuerà ad essere notificato al soggetto obbligato tramite posta elettronica certificata (PEC).
La stessa procedura sulla sospensione delle operazioni sospette di riciclaggio verrà utilizzata per le istruttorie di sospensione avviate d’ufficio dalla UIF.

