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Sistemi di Informazioni Creditizie: modalità di preavviso di registrazione e limiti di utilizzo ai fini dell’informativa personalizzata SECCI

29 Novembre 2017
Di cosa si parla in questo articolo

Il Garante privacy, recependo gli orientamenti più recenti della Corte di Cassazione (ordinanza del 13 giugno 2017, n. 14685, disponibile al link indicato tra i contenuti correlati), ha affermato che gli istituti di credito e gli operatori finanziari non bancari hanno l’obbligo di inviare il preavviso di imminente registrazione nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) ai soggetti che siano in ritardo nei pagamenti delle rate di un contratto di finanziamento o di un mutuo.

A tal fine, banche e finanziarie dovranno usare modalità idonee a provare non solo l’invio del preavviso, ma anche l’avvenuta ricezione da parte degli interessati medesimi (ad esempio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma o posta elettronica certificata).

Riguardo ai tempi di conservazione nei SIC dei dati relativi a inadempimenti non regolarizzati, l’Autorità ha precisato che, fermo restando il termine per così dire “ordinario” di 36 mesi dalla scadenza contrattuale o dalla cessazione del contratto, negli altri specifici casi previsti dal Codice, il tempo di conservazione non può comunque mai superare i 5 anni dalla data di scadenza del rapporto. Si tratta, ad esempio, di circostanze in cui intervengono la cessione del rapporto a società di recupero crediti, o la cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti.

Un terzo ed ultimo chiarimento ha riguardato la cosiddetta “informativa personalizzata SECCI”, prevista dall’art. 124 del TUB, attraverso cui il finanziatore informa l’interessato – non solo prima che questi sia vincolato da un contratto, ma addirittura prima che abbia formulato una richiesta di finanziamento – sulle condizioni del finanziamento.

Il Garante ha chiarito che, a tutela della riservatezza del consumatore, nella fase antecedente alla presentazione di una richiesta di finanziamento – che di norma coincide con il momento in cui l’interessato si rivolge ad un istituto di credito o ad un operatore finanziario non bancario per ottenere un preventivo al fine di valutare la convenienza a formalizzare una richiesta di finanziamento – banche e finanziarie devono tener conto solo ed esclusivamente delle informazioni rese, direttamente e spontaneamente, dal consumatore, senza possibilità di accedere ai sistemi di informazione creditizia. Il codice deontologico si applica infatti solo in presenza di un rapporto di credito già instaurato, o quanto meno di una richiesta volta alla conclusione del medesimo.

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