In caso di ritardo nei pagamenti, l’onere di preventivo avvertimento dell’imminente registrazione dei dati che riguardano il destinatario interessato ai fini della sua segnalazione quale «cattivo pagatore», previsto dall’art. 4 comma 7 della Delibera del Garante Privacy 16 novembre 2004 n. 8 a carico dell’intermediario partecipante al sistema di informazioni creditizie, risulta assolto solo quando la relativa dichiarazione abbia effettivamente raggiunto il domicilio del destinatario, salva comunque restando l’eventualità che quest’ultimo provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
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