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Giurisprudenza

Sezioni Unite: non è assoggettato ad IRAP il professionista che si avvale di un solo collaboratore

12 Maggio 2016

Cassazione Civile, Sez. Unite, 10 maggio 2016, n. 9451

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in esame le Sezioni Unite della Cassazione sono tornate ad approfondire il campo di applicazione dell’IRAP nei confronti di lavoratori autonomi che esercitano arti e professioni.

La Corte ha affermato che non è assoggettato ad IRAP, per difetto del requisito dell’autonoma organizzazione, il professionista che si avvale, nell’ambito della propria attività, di un solo collaboratore adibito a mansioni di segreteria e con funzioni di carattere meramente esecutive o generiche.

In specie, le SS.UU. hanno rilevato “con riguardo al presupposto dell’IRAP , il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 – […] ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumaque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

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