WEBINAR / 15 Gennaio
Autovalutazione del rischio di riciclaggio: nuove raccomandazioni Banca d’Italia

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 03/12


WEBINAR / 15 Gennaio
Autovalutazione del rischio di riciclaggio: nuove raccomandazioni Banca d’Italia
www.dirittobancario.it
Flash News

Segnalazioni operazioni sospette: nuove istruzioni UIF

22 Dicembre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

UIF, con provvedimento del 18 dicembre 2025, ha emanato le istruzioni per la rilevazione e le segnalazioni delle operazioni sospette (SOS), relative ai dati e alle informazioni che devono essere contenuti nelle stesse e alla relativa tempistica.

Il provvedimento attua l’art. 35, c. 3, secondo periodo, del D. Lgs. 231/2007, che conferisce a UIF il compito di emanare istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette al fine di assicurare tempestività, completezza e riservatezza delle stesse; il provvedimento considera naturalmente i precedenti provvedimenti UIF già emanati in materia ovvero:

  • il Provvedimento 4 maggio 2011, recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette, e i relativi allegati
  • il Provvedimento 12 maggio 2023, con gli indicatori di anomalia.

La nostra Rivista ha in programma un webinar per il giorno 26 febbraio 2026 sulle nuove modalità per la rilevazione e segnalazione a UIF delle operazioni sospette di riciclaggio (SOS), con focus sui processi e controlli interni di adeguamento, per i soggetti obbligati. Maggiori dettagli e il programma completo saranno disponibili a gennaio. Per maggiori informazioni potete contattare: segreteria@dirittobancario.it

Destinatari delle istruzioni sono gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari, gli operatori non finanziari, i prestatori di servizi di gioco e i soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari, nonché i compro oro.

Le istruzioni sono volti a guidare i destinatari nella rilevazione e rappresentazione delle operazioni sospette, in linea con l’evoluzione del quadro sovranazionale in tema di collaborazione attiva e per assicurare che le segnalazioni abbiano un contenuto informativo rappresentativi degli elementi soggettivi e oggettivi costitutivi del sospetto: ciò, al fine di consentire approfondimenti davvero funzionali alla prevenzione e contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Il provvedimento è strutturato come segue:

  • disposizioni preliminari:
    • richiamano le fonti normative che disciplinano la materia
    • individuano i destinatari delle istruzioni, con le definizioni utili nell’applicazione delle stesse
  • Parte prima:
    • fornisce istruzioni relative alle fasi di:
      • individuazione delle anomalie
      • esame delle anomalie
      • segnalazione delle operazioni sospette
    • fornisce istruzioni riguardanti la sospensione delle operazioni sospette e i flussi di ritorno sugli esiti delle segnalazioni comunicati dall’UIF
    • indica i rapporti che intercorrono tra l’obbligo di SOS e altre norme
  • Parti seconda: individua il referente per le segnalazioni SOS e della procedura interna adottata per l’adempimento dell’obbligo di SOS; tale parte si
    applica solo ai destinatari non sottoposti alla supervisione delle Autorità di vigilanza di settore, in quanto per i destinatari sottoposti a tale supervisione restano ferme le disposizioni e indicazioni formulate da tali Autorità
  • Parte terza: è relativa alla registrazione al portale Infostat-UIF e alla compilazione della segnalazione, e si applica invece a tutti i destinatari
  • Disposizioni finali: disciplinano l’entrata in vigore delle presenti istruzioni.

In estrema sintesi, è possibile affermare che per UIF, con le nuove istruzioni, indicatori e schemi sono strumenti di supporto, ma da soli non consentono di addivenire alla spiegazione di come è sorto il sospetto: i dati strutturati devono essere accompagnati da una narrazione coerente e le banche e gli operatori finanziari devono evitare segnalazioni ridondanti e ripetitive.

Quanto all’intelligenza artificiale, UIF ammette l’uso di sistemi di IA per la rilevazione degli indici di anomalia, ma devono essere basati su dati verificabili, accompagnati sempre da intervento e supervisione umana e le decisioni assunte devono essere sempre tracciabili.

Particolare rilevanza assume la valutazione dei flussi di ritorno con il feedback dell’UIF, che segna la vera e propria qualità della collaborazione attiva e deve rientrare nella valutazione dei presidi AML aziendali, al fine di affinarne i processi e presidi interni.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 15 Gennaio
Autovalutazione del rischio di riciclaggio: nuove raccomandazioni Banca d’Italia

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 03/12


WEBINAR / 29 Gennaio
Dati personali: nozione e trattamento in ambito bancario

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/01

Iscriviti alla nostra Newsletter