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Schema di decreto legislativo di modifica del TUB e del TUF: parere favorevole dell’Antitrust

20 Marzo 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Prof. Giovanni Pitruzzella, è stato ascoltato ieri, 19 marzo 2015, avanti la Commissione Finanze della Camera relativamente allo Schema di decreto legislativo recante “Recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l’accesso all’attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Il Prof. Pitruzzella ha espresso parere favorevole al decreto legislativo.

Riprendendo il comunicato stampa dell’Autorità, il Prof. Pitruzzella ha sottolineato come “L’introduzione di più stringenti requisiti per la partecipazione al capitale e per l’assunzione di funzioni gestionali e decisionali nelle imprese che operano nel settore del credito risulta affiancata da ulteriori previsioni che appaiono tutte tese ad assicurare un miglior enforcement di regole finalizzate a garantire competenza, correttezza, trasparenza e legalità nel settore del credito”. A giudizio dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, “nella stessa direzione appaiono andare anche i limiti di cumulo degli incarichi per gli esponenti delle banche, in applicazione del principio in base al quale questi devono dedicare un tempo adeguato all’espletamento delle proprie funzioni”. Tutto ciò, secondo l’Agcm, può contribuire ad “apprestare efficaci garanzie per il sano e corretto funzionamento dei mercati finanziari”.

Nel suo intervento, condividendo la scelta operata nello schema del decreto legislativo, il presidente dell’Antitrust ha sottolineato poi “il passaggio a un sistema in cui il destinatario delle sanzioni è in primo luogo l’ente cui è ascrivibile l’illecito e, solo eventualmente, anche l’esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione”. E ha aggiunto: “Sul piano della deterrenza, inoltre, va sicuramente apprezzato il generale inasprimento dell’ammontare delle sanzioni irrogabili sia alle persone fisiche (esponenti aziendali) sia, soprattutto, alle imprese”.

Sotto questo profilo, Pitruzzella ha definito “meritevole di apprezzamento” anche il fatto che il sistema sanzionatorio rinnovato rapporti il massimo edittale irrogabile a una percentuale (10%) del fatturato, in modo che l’effetto deterrente sia correlato alle dimensioni economiche dell’impresa. Nell’ipotesi che il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione sia superiore ai massimali di legge, lo stesso decreto (nuovo comma 9 dell’art. 144 del Tub) prevede che le sanzioni sono elevate “fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto purché tale ammontare sia determinabile”.

Il presidente dell’Antitrust ha concluso giudicando positivamente le modifiche in ordine al rafforzamento del contraddittorio, attraverso la contestazione degli addebiti e la possibilità per gli interessati di chiedere un’audizione personale, in ossequio ai principi dell’“equo processo” e della “parità delle armi”. In analogia con quanto avviene per le decisioni della stessa Autorità, la separazione tra uffici competenti a svolgere l’istruttoria e organi competenti ad assumere le decisioni rappresenta – secondo Pitruzzella – “un deciso rafforzamento delle garanzie procedurali apprestate per le parti del procedimento sanzionatorio” e perciò “non può che essere valutata positivamente”.

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