Con sentenza del 18 luglio 2025, resa nella causa C-671/23 (Lietuvos bankas – Pres. e Rel. A. Kumin), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sull’interpretazione dell’art. 59 della Direttiva (UE) 2015/849, in materia di sanzioni antiriciclaggio comminabili per violazioni sistematiche della normativa AML.
Il rinvio pregiudiziale era stato proposto dalla Corte amministrativa suprema della Lituania, nell’ambito di una controversia tra un istituto di moneta elettronica (Lieutovos bankas) e la Banca centrale lituana, che aveva irrogato otto ammende per altrettante violazioni sistematiche accertate nel corso di un’unica ispezione.
Secondo la CGUE, l’art. 59 della direttiva «procede solo ad un’armonizzazione minima» (punto 29), per cui non osta a normative nazionali che prevedano sanzioni distinte per ogni violazione sistematica, anche se rilevate congiuntamente.
In particolare, la Corte afferma che una simile prassi «consente allo Stato membro interessato di tener conto di tutte le circostanze pertinenti» (punto 33) e «contribuisce a diminuire il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» (punto 49).
Tuttavia, tale possibilità deve rispettare i principi generali dell’Unione, in particolare proporzionalità, effettività e ne bis in idem.
In merito, la Corte, in materia di sanzioni antiriciclaggio, precisa quindi che «la severità dell’insieme delle sanzioni inflitte non deve eccedere la gravità dell’infrazione constatata» (punto 59), e che «la combinazione di tali diverse caratteristiche, in particolare la possibilità di cumulare le ammende che non possono essere inferiori a un importo predefinito, […] può tuttavia violare tale requisito» (punto 57), qualora porti ad un cumulo eccessivo.
Quanto al principio del ne bis in idem, la Corte esclude la sua violazione, rilevando che «le diverse infrazioni […] riguardavano la violazione di diverse disposizioni […] e, pertanto, fatti che sono soltanto simili e non identici» (punto 69).
Alla luce di quanto sopra, nella decisione si rileva che l’art. 59 «deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa o prassi nazionale secondo la quale ciascuna delle «violazioni sistematiche» […], deve essere qualificata come «violazione sistematica distinta» che dà luogo a un’ammenda distinta, […] purché siano rispettati i principi generali del diritto dell’Unione» (punto 71).