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Rischio di default, di mercato e requisiti di fondi propri: Q&A EBA

5 Giugno 2025
Di cosa si parla in questo articolo

EBA ha recentemente pubblicato la nuova Q&A n. 7335  relativa al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di default nel contesto del rischio di mercato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).

In particolare, EBA si pronuncia sulle modalità di calcolo degli importi lordi JTD (Jump to Default, ovvero default improvviso e inatteso) delle tranche di cartolarizzazione con scadenza inferiore a un anno.

La Q&A posta è la seguente: la scadenza della durata del segmento (“maturity of a tranche”MT) inferiore a un anno degli importi lordi JTD delle tranche di cartolarizzazione risultanti da una delle due formule dell’art. 257, par. 1 del CRR dovrebbe essere limitata a un anno, come richiesto dal paragrafo 2 del presente articolo, oppure la MT può essere utilizzata senza tale limite minimo di un anno per consentire la scalabilità, con un limite minimo di tre mesi, come prescritto dall’art. 325 septvicies, par. 5 del CRR in combinato disposto con l’art. 325 quatervicies, par. 3 del CRR?

Si ricorda come l’art. 257 CRR – rubricato “determinazione della durata del segmento” –  al primo paragrafo prevede che gli enti possono misurare la durata di un segmento ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione a una posizione verso la cartolarizzazione come:

  • la scadenza media ponderata dei pagamenti contrattuali dovuti nell’ambito del segmento
  • la durata legale finale del segmento

La determinazione della durata del segmento è soggetta, in tutti i casi, ai sensi del secondo paragrafo, a una durata minima pari a un anno e a una durata massima pari a cinque anni.

Sulla base di ciò, secondo EBA, ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di default nel contesto del rischio di mercato, gli enti dovrebbero utilizzare la definizione generale di scadenza di una tranche di cui all’art. 257, par. 1, del CRR, ma senza applicare la soglia minima di un anno di cui al citato paragrafo 2.

Inoltre, per le tranche di cartolarizzazione con scadenza inferiore a un anno, l’Autorità ritiene che gli enti debbano utilizzare la scala di cui all’art. 325 septvicies, par. 3, del CRR.

Nello specifico, tale disposizione prevede che il calcolo degli importi netti del JTD (ex art. 325 quinvicies) si applichi sia alle esposizioni verso la cartolarizzazione esistenti sia alle esposizioni verso la cartolarizzazione utilizzate conformemente al presente articolo, paragrafo 3 o 4. Le relative scadenze sono quelle dei segmenti di cartolarizzazione”.

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