WEBINAR / 17 settembre
La governance dell’Intelligenza Artificiale


Problematiche implementative e scelte strategiche, fra data governance, organizzazione interna e gestione dei rischi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 27/09


WEBINAR / 17 settembre
La governance dell’Intelligenza Artificiale
www.dirittobancario.it
Flash News

Riforma fiscale: lo schema di decreto legislativo che attua la delega

22 Luglio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

In esame alla Camera, per il prescritto parere parlamentare, lo schema di decreto legislativo che attua la delega per la riforma fiscale, intervenendo sulla disciplina delle imposte sui redditi, in materia di fiscalità internazionale, sul sistema delle imposte su successioni e donazioni, ipotecarie e catastali e sull’imposta di registro, in materia di IVA e di accise nonché sulla regolazione delle procedure di controllo e degli adempimenti dichiarativi e collaborativi, anche attraverso modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente e alle norme in materia di accertamento e controllo automatizzato.

Lo schema di decreto attua in particolare l’art. 1 della legge delega n. 111/2023 recante la “Delega al Governo per la riforma fiscale”.

In estrema sintesi lo schema di decreto che attua la riforma fiscale:

  • l’art. 1 elimina criticità nella fruizione delle agevolazioni fiscali per i familiari non fiscalmente a carico, uniformando i requisiti previsti dalla normativa
  • l’art. 2 riforma la tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo, introducendo criteri basati sulla vetustà del veicolo anziché sulla nuova immatricolazione e includendo gli optional nel valore imponibile
  • l’art. 3 disciplina il trattamento fiscale dei differenziali positivi derivanti dalla cessione o compensazione di crediti d’imposta agevolativi, assoggettandoli a imposta sostitutiva
  • l’art. 4 coordina le disposizioni del TUIR sul reddito agrario e d’impresa, con riferimento alle nuove colture e all’ambito applicativo dell’art. 56-bis
  • gli artt. 5-6 razionalizzano la determinazione della base imponibile IRES, intervenendo su obbligazioni, contributi alla ricerca, riallineamenti fiscali, IAS/IFRS, pagamenti in azioni e svalutazioni
  • l’art. 7 chiarisce le limitazioni al riporto delle perdite nei trasferimenti di partecipazioni che comportano il controllo della società che le ha generate
  • l’art. 8 introduce modifiche esclusivamente formali agli artt. 84 e 172 del TUIR
  • l’art. 9 definisce il valore fiscale delle partecipazioni ricevute nei conferimenti minusvalenti
  • l’art. 10 adegua la disciplina delle perdite finali ai principi della giurisprudenza UE, limitandone l’utilizzo ai casi di definitiva inutilizzabilità
  • l’art. 11 aggiorna la disciplina italiana del Pillar Two in conformità ai documenti OCSE 2026, introducendo nuovi regimi opzionali (Side-by-Side System, UPE Safe Harbour e Substance-Based Tax Incentive Safe Harbour), nuove definizioni e semplificazioni
  • l’art. 12 modifica la disciplina IVA sulla detrazione, ampliando il termine per esercitare il diritto alla detrazione e recependo la giurisprudenza del Tribunale UE
  • l’art. 13 estende alle imposte ipotecaria e catastale la facoltà di pagamento anticipato già prevista per l’imposta sulle successioni e donazioni nei trust
  • l’art. 14 ridefinisce la decorrenza degli interessi sulla maggiore imposta di successione, collegandola al mancato pagamento dell’imposta autoliquidata
  • l’art. 15 aggiorna un rinvio normativo nel testo unico delle imposte ipotecaria e catastale
  • l’art. 16 rafforza il regime di adempimento collaborativo, consentendo la comunicazione anche dei rischi fiscali relativi a periodi precedenti e introducendo la rateizzazione delle somme dovute
  • l’art. 17 ridefinisce la competenza per il recupero delle sanzioni relative ai visti di conformità infedeli e coordina i termini di riscossione
  • l’art. 18 rafforza gli obblighi documentali delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti mediante attribuzione di data certa ai rendiconti e indicazione dei relativi dati in dichiarazione
  • l’art. 19 introduce una disciplina specifica per il controllo delle autoliquidazioni degli atti immobiliari trasmessi telematicamente, prevedendo avvisi di liquidazione e riduzione delle sanzioni in caso di pagamento tempestivo.
  • l’art. 20 elimina, dal 2026, la riduzione di un anno dei termini di accertamento prevista per i contribuenti forfetari con sole fatture elettroniche
  • l’art. 21 estende anche alle circolari operative dell’Amministrazione finanziaria il regime previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente, rafforzandone il valore vincolante.
  • l’art. 22 uniforma la tassazione dei dividendi corrisposti ai fondi pensione europei e ai PEPP esteri, aumentando l’aliquota della ritenuta.
  • l’art. 23 incrementa l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni detenute in Paesi a fiscalità privilegiata ed elimina la rateizzazione del versamento
  • l’art. 24 garantisce continuità nella disciplina fiscale e IRAP degli enti del Terzo settore
  • l’art. 25 estende l’utilizzo dei dati della fatturazione elettronica alle attività di controllo, vigilanza e analisi del rischio svolte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
  • l’art. 26 introduce modifiche al Testo unico delle accise per chiarire il regime del gas naturale, disciplinare particolari produzioni di energia elettrica, semplificare gli adempimenti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e rafforzare il sistema sanzionatorio per prodotti da inalazione e accessori dei tabacchi.
Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 29 settembre
Pignoramento presso terzi e ruolo della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro 08/10


WEBINAR / 23 settembre
Nuove linee guida EBA sulla POG dei prodotti bancari


L’inclusione dei fattori ESG e dei rischi di greenwashing nel processo di product governance

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 02/09