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Revisori legali di paesi terzi: in Gazzetta Ufficiale il nuovo Registro

14 Novembre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2022, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 174 del 1° settembre 2022 recante il Regolamento concernente le condizioni per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali dei revisori di Paesi terzi, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali, emanato ai sensi dell’articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

In particolare, il Regolamento in oggetto provvede ad istituire nel registro dei revisori legali una sezione dedicata a revisori ed enti di revisione contabile di Paesi terzi.

La sezione è composta da due parti:

  • parte A, all’interno della quale sono registrati i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all’art. 34, comma 1 del decreto, in conformità all’articolo 45 della direttiva 2006/43/CE così come modificata dalla direttiva 2008/30/CE, dalla direttiva 2013/34/UE e dalla direttiva  2014/56/UE;
  • parte B, all’interno della quale sono registrati i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all’articolo 34, comma 1 del decreto, in conformità all’articolo 36, del decreto, aventi sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformità all’articolo 46 della direttiva 2006/43/CE.

Di seguito le informazioni che devono essere riportate per ciascun revisore di un Paese terzo o di ente di revisione contabile di un Paese terzo:

  • le generalità, i recapiti, la denominazione sociale, la forma giuridica e il rappresentante legale;
  • i dati identificativi e i recapiti di tutti gli uffici;
  • la denominazione dell’eventuale rete di appartenenza del soggetto istante;
  • gli estremi di registrazione del soggetto istante in qualità di revisore nel paese di origine e l’indicazione dell’Autorità competente nel paese di origine;
  • gli estremi di eventuali registrazioni in altri paesi dell’Unione Europea;
  • i nominativi, le qualifiche professionali e i recapiti di tutti i membri degli organi di amministrazione o di direzione dell’ente;
  • i nominativi dei responsabili della revisione dei conti delle entità di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto, nonché’ gli estremi della relativa registrazione in qualità di revisori del paese di origine e l’indicazione se tali soggetti siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della direttiva.

Il provvedimento entra in vigore il 26 novembre 2022.

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