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Giurisprudenza

Responsabilità 231 e infortunio sul lavoro: non basta l’assenza del modello per la sicurezza

13 Maggio 2022

Cassazione Penale, Sez. IV, 10 maggio 2022, n.18413 – Pres. Dovere, Rel. Ranaldi

Di cosa si parla in questo articolo

In materia di responsabilità amministrativa 231/2001 connessa ad infortunio sul lavoro, deve ritenersi che l’assenza del modello organizzativo avente ad oggetto la sicurezza sul lavoro, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione, non sono ex se elementi costitutivi dell’illecito dell’ente.

Così si esprime la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n.18413 del 10 maggio 2022 (Presidente Dovere, Relatore Ranaldi), la quale sottolinea come, ai fini della responsabilità 231, rilevi invece la “colpa di organizzazione” dell’ente, che deve essere provata e non confusa o sovrapposta con la colpevolezza del (dipendente o amministratore dell’ente) responsabile del reato.

Sulla stessa scorta vanno considerate la mancanza di dotazioni di sicurezza, nonché le carenze sui controlli dei macchinari, rilevanti in termini di responsabilità del datore di lavoro, ovvero quali profili colposi degli amministratori della società rispetto violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Pertanto, nell’indagare la configurabilità dell’illecito ascrivibile all’ente, le condotte colpose dei responsabili della fattispecie criminosa (presupposto dell’illecito amministrativo) hanno valore nel caso in cui sussista la mancanza o l’inadeguatezza delle necessarie cautele da adottarsi per la prevenzione dei reati 231.

La sussistenza di tali carenze, stanti la determinazione delle condizioni di verificazione del reato presupposto, giustifica l’imputazione dell’illecito al soggetto collettivo, oltre a determinare la costruzione giuridica per cui l’ente risponde dell’illecito per fatto proprio.

Nel caso di specie, l’azienda non presentava un modello organizzativo relativo alla sicurezza sul lavoro, e nemmeno di un apposito organo di vigilanza deputato a verificare l’adeguatezza dei macchinari utilizzati alle normative comunitarie in tema di sicurezza, nonché di adeguati sistemi di sicurezza installati sugli stessi.

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