Pubblicata la sentenza del 21 maggio 2026, C‑684/24 e C‑685/24, con cui la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affrontato il caso relativo alla compatibilità con il diritto dell’Unione delle norme italiane che, nel recepire talune disposizioni della IV direttiva antiriciclaggio, hanno introdotto obblighi di informazione e di accesso al registro dei titolari effettivi di taluni mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano.
Sul punto si ricorda come la IV direttiva antiriciclaggio prevede che gli Stati membri garantiscano che i trustee forniscano, conservino e rendano accessibili informazioni sulla titolarità effettiva dei trust.
Tali obblighi si estendono anche agli istituti giuridici affini, tra cui, secondo quanto previsto dalle autorità italiane, il mandato fiduciario di diritto italiano, ovvero quell’accordo con cui viene affidata a un fiduciario la gestione di beni o diritti nell’interesse del fiduciante o di altri beneficiari.
Ne è conseguito l’obbligo per le società fiduciarie di comunicare al registro dei titolari effettivi le informazioni sulla titolarità effettiva dei loro mandati fiduciari.
Di seguito si riportano i principi espressi dalla Corte di giustizia UE con l’odierna pronuncia.
L’articolo 31 della direttiva 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio), come modificata dalla direttiva 2018/843 (V direttiva antiriciclaggio), deve essere interpretato nel senso che:
- non osta a una normativa nazionale in forza della quale i mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano sono considerati come rientranti nella nozione di «altri tipi di istituti giuridici», ai sensi di tale disposizione;
- non osta a una normativa nazionale che consente l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora tali soggetti privati abbiano evidenze della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale, richiedendo, altresì, tale normativa nazionale che l’interesse giuridico sia diretto, concreto ed attuale e che, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non debba coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata;
- non osta a una normativa nazionale che conferisce a un organo amministrativo non giurisdizionale il potere di concedere una deroga all’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine, ai sensi di tale articolo 31, paragrafo 7 bis. Per contro, tale disposizione osta a una siffatta normativa nazionale nella misura in cui essa non prevede che il titolare effettivo interessato possa beneficiare di una tutela giuridica provvisoria qualora una siffatta deroga non sia concessa.

