La Corte di Cassazione, con ordinanza del 13 maggio 2026 n. 18260 (Pres. Di Marzio, Rel. Falabella), ha affermato che, laddove si accerti che la limitazione del diritto al rimborso del socio, in caso di recesso per trasformazione di banca popolare in s.p.a., sia illegittima, l’importo risarcibile al socio deve essere calcolato in ragione della differenza “tra il valore di liquidazione delle azioni determinato dall’istituto di credito e il valore di mercato delle stesse al momento in cui è stata posta in essere la condotta limitativa del diritto di rimborso, salva la compensatio lucri cum damno derivante dal successivo rialzo dei titoli restati nella disponibilità del socio”.
In occasione della trasformazione di una banca da banca popolare in società per azioni per il superamento della soglia di 8 miliardi di attivo (ex art. 29, comma 2-bis, t.u.b.), un fondo di investimento di diritto maltese, socio della stessa, esercitava il diritto di recesso richiedendo il rimborso delle proprie azioni al prezzo determinato dalla banca in sede di modifica statutaria.
Il consiglio di sorveglianza della banca disponeva una limitazione al rimborso delle azioni oggetto dell’esercizio del diritto di recesso – a valle della parzialmente infruttuosa offerta in opzione ai soci e successiva collocazione sul mercato regolamentato delle stesse (ex art. 2437-quater c.c.) – al fine di assicurarne la computabilità nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca, in conformità a quanto previsto dall’art. 28, comma 2-ter, t.u.b. e dalle disposizioni attuative della Banca d’Italia.
Il fondo ricorrente lamentava l’arbitrarietà e la conseguente illegittimità della limitazione al rimborso disposta dalla banca, richiedendo il risarcimento del danno da essa derivante.
La Corte distrettuale, non ritenendo provato in giudizio un danno risarcibile, aveva considerato assorbita anche la questione sull’an debeatur.
Nello specifico, secondo la Corte di Appello il danno non sarebbe stato provato dal fondo ricorrente, non essendo avvenuta una successiva vendita delle azioni ad un prezzo deteriore da quello liquidabile in sede di recesso che cristallizzasse tale danno. Pertanto, neppure aveva proceduto a verificare l’esistenza di un atto illecito generatore del danno, mancando di accertare se la condotta della banca, e quindi la limitazione al rimborso, risultasse difforme rispetto alla giurisprudenza costituzionale ed eurounitaria, ai sensi della quale le limitazioni del diritto al rimborso in caso di recesso possono essere previste purché nella misura e nello stretto tempo necessario per soddisfare esigenze prudenziali.
Anzitutto, la Corte di Cassazione ha precisato che non si possa prescindere dall’accertare l’effettiva illegittimità della limitazione al rimborso, prima di quantificare l’eventuale danno collegato.
La Suprema Corte ha poi stabilito che, in ogni caso, “integra, per certo, un danno patrimoniale anche il mancato guadagno conseguente all’impossibilità di ottenere il rimborso dei titoli azionari al prezzo, stabilito per il recesso, che sia più conveniente rispetto a quello di mercato”, non essendo necessario che vi sia stata un’effettiva vendita delle azioni ad un prezzo deteriore rispetto al valore che sarebbe stato riconosciuto in sede di recesso.
Ciò sarebbe peraltro in linea con la giurisprudenza di legittimità in materia di liquidazione del danno per mancato lancio di OPA obbligatoria, che presenta delle similitudini. In ogni caso, si esclude che la società debba rispondere del deprezzamento del titolo maturato dopo il recesso, seppure, nei casi di successivi rialzi del titolo, si faccia applicazione della compensatio lucri cum damno.
Pertanto, l’ordinanza ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Milano, rinviando la causa alla stessa Corte in diversa composizione, la quale dovrà – non prima di aver stabilito l’eventuale illegittimità della limitazione del diritto al rimborso – applicare il su enunciato principio di diritto in relazione al calcolo dell’importo risarcibile.


