WEBINAR / 17 Ottobre
Basilea IV: le novità del CRR III


Impatti per banche e intermediari finanziari

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 24/09


WEBINAR / 17 Ottobre
Basilea IV: le novità del CRR III - Impatti per banche e intermediari finanziari
www.dirittobancario.it
Flash News

Ravvedimento operoso: la procedura del MEF in Gazzetta Ufficiale

11 Settembre 2024

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024 il Decreto del MEF n. 126 del 31 luglio 2024, che approva il regolamento sulla disciplina della procedura di ravvedimento operoso.

Avvalendosi della procedura indicata nel decreto, pertanto, i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo, che ravvisano omissioni o irregolarità commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi, o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell’Agenzia delle entrate, possono provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del Decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.

A tal fine occorre presentare al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, entro nove mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, una comunicazione qualificata che contenga tutti gli elementi informativi idonei a consentire all’Ufficio una esauriente disamina della fattispecie, nonché’ le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata.

L’art. 3 del regolamento disciplina il contraddittorio fra l’Ufficio ed il contribuente, ai fini della chiusura del procedimento.

L’art. 4 prevede che la procedura si conclude:

  • con il versamento degli importi dovuti in base all’atto di ricalcolo, ovvero in base allo schema di ricalcolo
  • ricorrendone i presupposti, con la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, c. 8, e all’art. 8, c. 6-bis, D.P.R. 322/1998.

Si precisa poi (all’art. 5) che il pagamento di cui all’art. 4, non preclude l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di  controllo e accertamento sui  periodi d’imposta oggetto della comunicazione di cui all’art. 2, comma 1.

L’Agenzia delle entrate, tuttavia, non reitera i controlli già effettuati nell’ambito della procedura, sempre che:

  • non emergano mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini della valutazione effettuata
  • si ravvisi che le circostanze di fatto o di diritto rappresentate dal contribuente sono non veritiere o non complete.

WEBINAR / 11 Ottobre
Il nuovo Regolamento Antiriciclaggio


Le novità al processo di Adeguata Verifica

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 18/09


WEBINAR / 17 Ottobre
Basilea IV: le novità del CRR III


Impatti per banche e intermediari finanziari

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 24/09

Iscriviti alla nostra Newsletter