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Giurisprudenza

Rapporto tra inadempimento e stato di insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento

30 Marzo 2021

Federica De Gottardo, Dottoranda in diritto commerciale presso l’Università di Trento, Avvocato in Trento

Cassazione Civile, Sez. VI, 21 gennaio 2021, n. 1053 – Pres. Scaldaferri, Rel. Pazzi

Di cosa si parla in questo articolo

Il procedimento de quo ha avuto ad oggetto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata su istanza congiunta di quattro creditori, il cui credito originava da una sentenza di condanna a carico della società stessa.  Nella specie, verificata la sussistenza dei requisiti di fallibilità, il Tribunale di Napoli – con pronuncia integralmente confermata in sede di gravame – aveva ritenuto sussistente la condizione di insolvenza sulla (sola) base dell’inadempimento della società al suddetto credito.  La società fallita ha quindi proposto ricorso in cassazione, lamentando l’errore in cui sarebbero incorsi i giudici di merito laddove avrebbero operato un’indebita sovrapposizione logica tra (i) l’esistenza del credito legittimante l’istanza di fallimento e (ii) la sussistenza della condizione di insolvenza, “malgrado quest’ultima costituisca una forma di impotenza strutturale”, da apprezzare non alla luce di un solo inadempimento, bensì “attraverso una valutazione globale quantitativa e qualitativa”.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso manifestamente fondato.

In via generale, la Corte ha ricordato che “se è pur vero che anche un solo inadempimento può assurgere ad indice della situazione oggettiva di insolvenza (Cass. 9297/2019), occorre tuttavia considerare che lo stato di insolvenza dell’imprenditore commerciale, consistendo nell’impossibilità per quest’ultimo di soddisfare regolarmente le sue obbligazioni, non suppone, necessariamente, l’esistenza di inadempimenti, né è da essi direttamente deducibile, essendo gli stessi, se effettivamente riscontrati, equiparabili agli altri fatti esteriori idonei a manifestare quello stato, con valore, quindi, meramente indiziario, da apprezzarsi caso per caso”.

Con specifico riguardo al rapporto tra l’esistenza di inadempimenti dell’impresa alle proprie obbligazione e sussistenza dello stato di insolvenza, la Suprema Corte ha chiarito che “l’inadempimento quindi non rileva in sé ai fini della dimostrazione della condizione di insolvenza, ma può costituire un elemento sintomatico espressivo dello stato di impotenza funzionale e non transitoria dell’impresa a soddisfare le proprie obbligazioni”.

 

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