Con ordinanza n. 18680 dell’8 luglio 2025, la Corte di Cassazione, Sez. I civile (Pres. Scoditti – Rel. Caiazzo), ha affrontato la questione relativa alla postergazione ex art. 2467 c.c. del finanziamento soci, soffermandosi in particolare sul momento rilevante per la valutazione dello stato di squilibrio patrimoniale e finanziario in caso di fallimento della società finanziata.
La Suprema Corte ha affermato che “ai fini della postergazione del credito del socio finanziatore deve essere verificata, oltre alla situazione della società al momento della concessione del finanziamento, anche quella esistente all’atto della richiesta di restituzione, non potendo quest’ultima prescindere dalla persistente condizione di sottocapitalizzazione o di difficoltà finanziaria”.
Nel caso di specie, il socio finanziatore aveva ingiunto la restituzione di somme erogate a titolo di finanziamento, nonostante l’indebitamento della società fosse eccessivo rispetto al patrimonio netto della stessa, già al momento della concessione e tale squilibrio risultasse perdurante al tempo della domanda di rimborso, alla quale il curatore fallimentare eccepiva la postergazione dei crediti, poi contestata dai soci.
La Cassazione, confermando le decisioni di merito, ha precisato che la ratio dell’art. 2467 c.c. è evitare che i soci possano sottrarsi al rischio d’impresa finanziando la società con strumenti formalmente qualificati come debito ma sostanzialmente assimilabili a capitale di rischio.
Ne consegue che, per impedire pratiche elusive, occorre un duplice accertamento circa l’applicabilità della postergazione del finanziamento soci: la crisi al momento dell’erogazione, che qualifica il finanziamento come sostitutivo di capitale, e la persistenza della stessa al momento della restituzione, che giustifica la postergazione nel concorso.
Il principio di diritto enunciato rafforza l’orientamento che valorizza la funzione sostanziale dei finanziamenti soci, assicurando la par condicio creditorum e tutelando i creditori estranei rispetto a condotte opportunistiche dei soci-finanziatori.