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Giurisprudenza

Parziale soddisfacimento dei creditori ed esdebitazione del socio illimitatamente responsabile

25 Febbraio 2022

Dott.ssa Silvia Motta

Corte d’Appello di Torino, 01 giugno 2021 – Pres. Cortese, Rel. Morbelli

Di cosa si parla in questo articolo

Nella fattispecie esaminata dalla Corte d’Appello di Torino, il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso per esdebitazione di un socio illimitatamente responsabile di una società fallita perché i creditori chirografari e ipotecari non erano stati “praticamente” soddisfatti e l’attivo del socio destinato al soddisfacimento dei debiti della società era stato irrisorio.

Come noto, l’art. 142, primo comma, l. fall., prevede che, a determinate condizioni, “il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti”, il secondo comma limita l’ambito di applicazione del primo, prevedendo che “l’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali”.

Sul secondo comma dell’art.142 l. fall. si sono contrapposti due diversi orientamenti. Un orientamento più restrittivo, condiviso dal giudice di primo grado, secondo cui l’esdebitazione può essere concessa solo quando ci sia stato il soddisfacimento ancorché parziale ma comunque significativo di ogni categoria creditoria. Un orientamento più garantista, secondo cui “la valutazione del presupposto di cui al comma 2 dell’art. 142 l. fall., deve essere operata secondo un’interpretazione coerente con il “favor debitoris” che ispira la norma, sicché, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1, il beneficio dell’esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria” (cfr. Cass. 7550/2018).

Il giudice di primo grado aveva applicato l’orientamento più restrittivo e, con la sentenza poi impugnata, aveva respinto il ricorso per esdebitazione del socio in primo luogo, perché i creditori di alcune categorie non erano stati “praticamente” soddisfatti e, in secondo luogo, perché “l’esiguità dei versamenti effettuati a favore dei creditori, rispetto alla somma complessivamente dovuta, … non può comunque integrare quella parzialità di pagamenti richiesta dalla legge per il riconoscimento del beneficio”.

La Corte d’Appello, ribalta la pronuncia del giudice di primo grado, applicando l’orientamento più garantista e, con l’ordinanza in esame, accoglie la domanda del socio, condividendo il principio del “favor debitoris” sia per quanto riguarda il numero di creditori da soddisfare (una parte e non tutte le categorie di creditori) sia per quanto riguarda l’entità del pagamento (modesto ma non irrisorio).

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