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Paesi terzi con adesione GAFI sospesa: riesame Commissione UE

21 Agosto 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Serie L, del 21 agosto 2025, il Regolamento delegato (UE) 2025/1393 dell’8 luglio 2025, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2025/1184, introducendo una clausola di riesame per la Commissione UE, dei paesi terzi la cui adesione al GAFI è sospesa.

Le modifiche sono state introdotte in forza dell’art. 9, par. 2, della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva antiriciclaggio), che conferisce alla Commissione UE il potere di adottare atti delegati a norma dell’art. 64, riguardo all’individuazione dei paesi terzi ad alto rischio, tenendo conto delle loro carenze strategiche circa:

  • il quadro giuridico e istituzionale AML/CFT del paese terzo
  • i poteri e le procedure di cui dispongono le autorità competenti del paese terzo ai fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
  • l’efficacia del sistema AML/CFT del paese terzo per contrastare i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il 10 giugno 2025 la Commissione ha adottato il Regolamento delegato (UE) 2025/1184, per modificare l’elenco dei paesi terzi ad alto rischio di cui al regolamento Delegato (UE) 2016/1675, seguendo le raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

I paesi che non sono pubblicamente individuati come paesi esortati ad agire, o come paesi soggetti a un controllo rafforzato da parte del GAFI, potrebbero comunque rappresentare una minaccia per l’integrità del sistema finanziario dell’UE: se l’adesione di tali paesi al GAFI è sospesa a causa di gravi violazioni dei principi fondamentali su cui si fonda tale ente di normazione, è probabile che cresca la minaccia per il sistema finanziario dell’UE.

La Commissione deve quindi agire con risolutezza per preservare l’integrità del sistema finanziario dell’UE e portare a termine una valutazione autonoma volta a stabilire se tali paesi siano paesi terzi ad alto rischio ai sensi dell’art. 9 della Direttiva (UE) 2015/849.

Si prevede pertanto l’obbligo per la Commissione di concludere tale valutazione entro il 31 dicembre 2025, integrando tale obbligo nel Regolamento delegato (UE) 2025/1184, e modificandolo di conseguenza.

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