WEBINAR / 11 Novembre
Finanziamenti con garanzia pubblica: problematiche attuali


Tra invalidità, risarcimento e danno erariale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 21/10


WEBINAR / 11 Novembre
Finanziamenti con garanzia pubblica: problematiche attuali
www.dirittobancario.it
Flash News

Operazioni repo: garanzie reali finanziarie ammissibili per il CRR?

28 Ottobre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

EBA, con Q&A n. 7470/2025, si è espressa sull’idoneità, come garanzie reali finanziarie, ai sensi dell’art. 207, par. 2 del CRR, di obbligazioni garantite emesse dalla controparte di un’operazione di pronti contro termine, costituite specificamente per eliminare qualsiasi correlazione positiva significativa tra il valore dell’obbligazione e la qualità creditizia del suo emittente.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 207 del CRR, le garanzie reali finanziarie si considerano garanzie reali ammissibili se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 4, tra cui:

  • fra il merito di credito del debitore e il valore della garanzia reale non sussiste una rilevante correlazione positiva: qualora il valore della garanzia reale si riduca in maniera significativa, ciò non comporta di per sé un significativo deterioramento del merito di credito del debitore; qualora il merito di credito del debitore diventi critico, ciò non comporta di per sé una riduzione significativa del valore della garanzia reale
  • i titoli emessi dal debitore, o da altro soggetto collegato del gruppo, non sono considerati garanzie reali ammissibili (rischio di correlazione sfavorevole); tuttavia, sono ammissibili qualora siano fornite come garanzia reale per operazioni di vendita con patto di riacquisto (purché sia rispettata la condizione precedente)

Nel caso presentato a EBA, più nel dettaglio, l’entità A ha emesso un’obbligazione garantita da attività non correlate all’entità A.

L’entità A:

  • in una prima ipotesi (I), deposita le attività presso un conto fiduciario di deposito di terze parti, costituite in pegno a favore dei detentori delle obbligazioni
  • in una seconda ipotesi (II) vende le attività a una società veicolo (SPV), costituita dall’entità A a tale esclusivo scopo; la società veicolo (SPV) emette quindi una garanzia a favore dei detentori delle obbligazioni, supportata dalle attività in essa detenute.

La banca B stipula quindi un’operazione di pronti contro termine inversa con l’entità A, in cui presta liquidità all’entità A e riceve l’obbligazione garantita come garanzia.

Il richiedente chiede quindi ad EBA se, dal punto di vista della banca B, tale titolo garantito si qualifichi come garanzia reale ammissibile ai sensi dell’art. 207, par. 2 del CRR, nelle specifiche ipotesi contemplate, ovvero:

  • il titolo garantito sia garantito dalle attività detenute in un conto fiduciario di deposito di terzi, dato in pegno ai detentori dei titoli (ipotesi I)
  • il titolo garantito, alternativamente, sia garantito da una società veicolo (SPV) che detiene le attività (ipotesi II)

Per EBA, in entrambe le forme giuridiche I e II, un titolo emesso dalla controparte di un’operazione di pronti contro termine non è ammissibile come garanzia reale a causa dell’esplicito divieto di cui al secondo comma dell’art. 207, par. 2 del CRR: in base a tale disposizione, i titoli emessi dal debitore, o da qualsiasi entità del gruppo collegata, non sono ammissibili come garanzia reale ammissibile, a meno che il titolo non si qualifichi come un’obbligazione garantita che soddisfi tutte le condizioni stabilite in tale comma, insieme a tutti gli altri requisiti di ammissibilità applicabili.

Inoltre, la protezione del credito a garanzia del titolo, sia essa finanziata (in base all’ipotesi I) o non finanziata (in base all’ipotesi II), non è ammissibile come strumento autonomo di mitigazione del rischio di credito:

  • in base all’ipotesi I, laddove le attività siano costituite in pegno ai detentori dei titoli, un singolo detentore dei titoli in generale non ha il diritto di liquidare separatamente tali attività: non è possibile determinare se e quando un curatore fallimentare decida di liquidare le attività costituite in pegno e devono invece attendere l’esito della procedura di insolvenza dell’emittente; questo processo è riconosciuto come sufficiente solo ai sensi dello specifico quadro giuridico che disciplina le obbligazioni garantite regolamentate; di conseguenza, tali attività costituite in pegno non soddisfano il requisito di ammissibilità di cui all’art. 194, par. 4 del CRR, poiché un detentore di obbligazioni in genere non ha il diritto di liquidare individualmente o di trattenere tempestivamente le attività a copertura dell’obbligazione in caso di inadempimento, insolvenza o fallimento dell’emittente
  • in base all’ipotesi II, in caso di una garanzia rilasciata da una società veicolo (SPV) ai detentori dei titoli – volta a garantire il pagamento del titolo garantito da un pool di attività – i singoli detentori dei titoli in generale non possono esercitare la garanzia direttamente: è esigibile solo dal curatore fallimentare dell’emittente del titolo. Inoltre, l’obbligo di pagamento ai sensi della garanzia è diretto all’emittente, anziché ai detentori dei titoli stessi; di conseguenza, la protezione del credito fornita da tale garanzia non è considerata una garanzia diretta dell’esposizione ai sensi dell’art. 213, par. 1, lett. a) del CRR, e non soddisfa i criteri di ammissibilità stabiliti dal CRR.
Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 11 Novembre
Finanziamenti con garanzia pubblica: problematiche attuali


Tra invalidità, risarcimento e danno erariale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 21/10


WEBINAR / 27 Novembre
Il credito ai consumatori nell’attuazione CCD II


Novità normative e problematiche applicative

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 06/11

Iscriviti alla nostra Newsletter