[*] Con sentenza 2489 pubblicata il 25 marzo 2026 (R. G. n. 1354/2022), la Corte d’appello di Roma ha integralmente accolto il gravame proposto da un notaio avverso la sanzione amministrativa pecuniaria di 144.000,00 euro, irrogata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per omessa segnalazione di operazioni sospette in base all’articolo 41 del d.lgs. 231/2007.
La pronuncia si inserisce nel delicato ambito del diritto amministrativo sanzionatorio in materia antiriciclaggio e segue di pochi giorni la sentenza 2016 del giorno 11 marzo 2026, della stessa Corte di Appello di Roma (Trust autodichiarato).
Con questa sentenza la Corte ha rigettato l’appello del MEF contro la sentenza del Tribunale di Roma che accoglieva il ricorso del notaio avverso l’ingiunzione opposta e ha condannato il MEF alla rifusione delle spese di questo giudizio che sono state liquidate in euro 12.000,00.
Il nodo centrale è quello della configurazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette (SOS) da parte dei professionisti.
La questione, tutt’altro che pacifica, ruota attorno a un equilibrio tra le esigenze di prevenzione del riciclaggio e quella di tutela del professionista da responsabilità eccessivamente estese.
La Corte ribadisce implicitamente che l’obbligo di segnalazione non è automatico e né può essere attivato da qualsiasi “anomalia”. Si tratta di un obbligo valutativo, discrezionale e fondato su un giudizio prognostico.
Questa impostazione contrasta con letture più “espansive” dell’obbligo, talvolta sostenute dall’Amministrazione.
La sentenza compie un passaggio centrale in quanto distingue tra anomalie e sospetto rilevante ex art. 41. Le anomalie sono gli indici sintomatici e gli elementi di attenzione che di per sé non sono sufficienti. Il sospetto rilevante deve essere ragionevole, concreto, oggettivamente apprezzabile e specificamente riferibile al riciclaggio, per cui emerge una nozione qualificata e restrittiva del sospetto.[1]
Uno dei contributi più importanti della sentenza è il richiamo alla valutazione ex ante. Il professionista deve basarsi su elementi conosciuti o conoscibili al momento dell’atto.
Le conseguenze che ne derivano sono l’irrilevanza di elementi successivi, l’esclusione di giudizi retrospettivi ed il rafforzamento della certezza giuridica.
La Corte chiarisce che il sospetto deve riguardare specificamente operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Non basta un comportamento anomalo o una possibile irregolarità civilistica. Serve un collegamento con la conversione, il trasferimento, l’occultamento di proventi illeciti.
La Corte afferma che si tratta, nel caso in esame, di un’operazione finalizzata a eludere una revocatoria che può essere illecita civilmente ma non è automaticamente riciclaggio per cui c’è una separazione tra tutela dei creditori e prevenzione del riciclaggio ma soprattutto c’è l’esclusione di una “trasversalità” automatica delle illiceità.
Al MEF, che nel decreto valorizza una pluralità di indici (soggettivi e oggettivi), la Corte replica che tali elementi sono eterogenei, non correlati tra loro e non orientati verso il riciclaggio ma verso una diversa finalità che è quella della elusione della revocatoria.
La Corte affronta anche il tema degli indicatori ed afferma che non sono tassativi ma neppure irrilevanti. Tuttavia, non basta richiamarli genericamente ma devono essere specificati, ricostruiti e logicamente correlati al rischio di riciclaggio.
Altro passaggio chiave è l’onere che grava sull’Amministrazione che deve dimostrare la sussistenza concreta del sospetto in quanto non è sufficiente una mera elencazione di anomalie.
La Corte, implicitamente, prende posizione contro una deriva verso la responsabilità oggettiva del professionista collegata alle sole incongruenze e anomalie formali che comporterebbe come conseguenza un obbligo di segnalazione generalizzato.
La sentenza riafferma la ratio della normativa che è quella di intercettare operazioni funzionali alla conversione, al trasferimento o alla dissimulazione dei proventi di attività criminosa, e non qualsiasi operazione anomala o fraudolenta.
Condotte, come quella in esame, pur eventualmente pregiudizievoli per i creditori, restano estranee a tale ambito, essendo presidiate da rimedi propri dell’ordinamento civilistico.
La decisione si segnala per rigore argomentativo, chiarezza sistematica ed equilibrio tra prevenzione e garanzie. Stabilisce in modo chiaro che il sospetto rilevante non è una mera possibilità, ma un giudizio qualificato, fondato su elementi concreti e orientati al riciclaggio. La Corte ha revocato l’ordinanza d’ingiunzione opposta e condannato il Mef alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 12.000,00.
[*] Le opinioni espresse non impegnano il Consiglio Nazionale del Notariato di cui l’autore è Consigliere.
[1] La Corte di Appello di Roma con la sentenza 2016 dell’11 marzo 2026, entrando nel merito, ha affermato in maniera chiara che l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 41 d.lgs. 231/2007 presuppone il sospetto che l’operazione sia finalizzata al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. Il riciclaggio tanto nella nozione penalistica che in quella dell’antiriciclaggio (art.2 D.lgs. 231/2007) esige un reato presupposto già consumato, il cui provento venga poi occultato, trasferito o reimpiegato.
