La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione IX, con sentenza del 10 settembre 2026, C-510/25 (Pres. Condinanzi, Rel. Frendo) si è pronunciata relativamente agli effetti della dichiarazione di nullità di un contratto di mutuo contenente clausole abusive, con particolare riguardo alla possibilità di procedere d’ufficio alla compensazione dei crediti fra il consumatore e la banca.
In tale occasione ha espresso il seguente principio di diritto “L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano, in linea di principio, a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale in forza della quale il giudice investito dal consumatore di una domanda di rimborso delle somme versate in esecuzione di un contratto di mutuo ipotecario, reso invalido dalle clausole abusive in esso contenute, procede d’ufficio alla compensazione dei crediti reciproci del consumatore e del professionista che sono parti di tale contratto, cosicché al consumatore è riconosciuto un credito unicamente sull’importo dei versamenti effettuati in esecuzione di detto contratto che eccede quello del capitale dato a mutuo e un diritto agli interessi di mora su tale importo eccedente”.
La Corte, in tale contesto, ricorda come l’art. 6 par. 1 della citata Direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, preveda che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore. Ai sensi dell’art. 7 par. 1 della medesima Direttiva, poi, gli stati membri si impegnano a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.
Il giudice deve, quindi, da un lato, garantire il ripristino dell’uguaglianza tra le parti contraenti e, dall’altro, che il professionista sia dissuaso dall’inserire dette clausole nei contratti che propone ai consumatori.
In aggiunta, all’accertamento del carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti stipulati con i consumatori, segue l’effetto restitutorio nel caso in cui il carattere abusivo comporti la nullità dell’intero contratto.
Il diritto UE, in linea, di principio, non si occupa di armonizzare le procedure applicabili all’esame del carattere abusivo di una clausola contrattuale e neppure le conseguenze derivanti da tale accertamento. In assenza di una specifica disciplina europea, quindi, spetta agli ordinamenti nazionali la disciplina delle modalità di attuazione della tutela dei consumatori.
Ogni Stato membro è, quindi, libero di scegliere il modo in cui intende garantire la tutela del consumatore purché garantisca il rispetto dell’effetto restitutorio e di quello dissuasivo richiesti dall’applicazione dalla Direttiva 93/13.
La Corte, in tale contesto, richiama la sua precedente pronuncia – sentenza del 19 giugno 2025, Lubreczlik (C‑396/24) – secondo cui l’art. 7 par. 1 della Direttiva 93/13 osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale, qualora una clausola di un contratto di mutuo qualificata come abusiva renda quest’ultimo invalido, il professionista ha diritto di esigere dal consumatore la restituzione dell’intero importo nominale del mutuo ottenuto, a prescindere da quale sia l’importo dei rimborsi effettuati dal consumatore in esecuzione di tale contratto e da quale sia l’importo residuo dovuto.
Tale principio, però, non osta a un’interpretazione che comporti una situazione in cui, a seguito di una compensazione ad iniziativa di un professionista tra il suo credito e quello del consumatore, i cui importi rispettivi non sono identici, solo la parte che rimane debitrice dell’importo eccedente il proprio credito nei confronti dell’altra parte è condannata a pagare tale importo a quest’ultima.
Il giudice potrebbe quindi procedere d’ufficio alla compensazione dei crediti reciproci delle parti.
Il giudice del rinvio precisa che il diritto polacco non gli attribuisce tuttavia la competenza a procedere alla compensazione, dato che tale diritto prevede l’applicazione di tale istituto solo su iniziativa di una parte.
Questa Direttiva, quindi, non obbliga né osta il giudice nazionale a procedere d’ufficio alla compensazione dei crediti reciproci del consumatore e del professionista, in forza dell’accertata nullità del contratto per la presenza di clausole abusive.
La Corte, inoltre, evidenzia come il principio di proporzionalità, quale principio generale dell’Unione, possa essere violato nell’ipotesi in cui la restitutio in integrum sia esclusa nei confronti di una delle parti.
Di conseguenza, l’obbligo di restituzione, deve essere reciproco, e il professionista non può chiedere al consumatore una compensazione che vada oltre il rimborso del capitale versato per l’esecuzione del contratto e oltre al pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dall’intimazione.
La banca non ha quindi diritto di ricevere una remunerazione per l’utilizzo di tale capitale da parte del consumatore: in altri termini, le somme versate dal consumatore a titolo di interessi sulla somma data a mutuo, potranno essere oggetto di compensazione (in quanto credito in favore del consumatore) con la somma che il consumatore stesso dovrà restituire alla banca a titolo di capitale (in conseguenza della nullità del contratto).

