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Giurisprudenza

Mutuo: abusività (e nullità) della clausola e decorrenza della prescrizione

20 Marzo 2026

Corte di Giustizia UE, 19 marzo 2026, C‑679/24 – Pres. e Rel. M. Condinanzi

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 19 marzo 2026, resa nella causa C‑679/24, in una vertenza giudiziale relativa alla nullità di un contratto di mutuo con tasso d’interesse indicizzato al franco svizzero, si è espressa in ordine alla decorrenza del dies a quo della prescrizione di un’azione di restituzione di somme versate sulla base di una clausola abusiva presente nel contratto.

Questo il principio di diritto stabilito dalla Corte:

 1)  L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo cui, in caso di nullità di un contratto di mutuo che non può sussistere senza la clausola abusiva in quanto essa si riferisce all’oggetto principale del contratto, il consumatore può far valere in giudizio le conseguenze giuridiche della dichiarazione di tale nullità solo entro un termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dalla data di conclusione di tale contratto, se, a tale data, il consumatore non era o non era in grado di essere a conoscenza, del carattere abusivo della clausola contrattuale in questione e, pertanto, non era in grado di far valere utilmente i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13.

2)  La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che: essa osta a che la data in cui la Corte si è pronunciata sull’interpretazione di tale direttiva o la data in cui il giudice supremo nazionale si è pronunciato sul carattere abusivo di clausole inserite nei contratti conclusi con i consumatori sia presa in considerazione ai fini della determinazione del dies a quo del termine di prescrizione dell’azione intentata da un consumatore volta alla restituzione delle somme versate sulla base di una clausola analoga a quella che ha dato luogo all’interpretazione di detta direttiva fornita dalla Corte o a quella oggetto della decisione del giudice nazionale, o ai fini della ripresa di tale termine dopo la sua sospensione.

In riferimento al caso di specie, un consumatore aveva stipulato con una banca ungherese un contratto di mutuo ipotecario denominato in franchi svizzeri e rimborsabile in fiorini ungheresi per una durata di 30 anni.

Il contratto conteneva una clausola che poneva interamente a carico del consumatore il rischio connesso all’apprezzamento della valuta estera rispetto al fiorino ungherese.

Nel 2012 la banca risolveva tuttavia il contratto di mutuo a causa di un ritardo nel pagamento e avviava un procedimento esecutivo nei confronti del consumatore, il quale, tuttavia, adiva i giudici nazionali al fine di ottenere la dichiarazione di invalidità del contratto di mutuo, a causa dell’insufficienza delle informazioni fornite in merito al rischio di cambio; quanto alle conseguenze giuridiche della declaratoria di nullità, chiedeva il mantenimento degli effetti giuridici del contratto, ad eccezione della clausola relativa al rischio di cambio, che doveva essere considerata come non apposta.

Il giudice di primo grado respingeva il ricorso in ragione della prescrizione della domanda: il consumatore, quindi, proponeva appello, facendo valere l’interpretazione data dalla Corte di giustizia alla Direttiva relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, per cui, ai fini della restituzione di somme indebitamente versate sulla base di una clausola abusiva, nessun termine di prescrizione può essere opposto al consumatore che ignora il carattere abusivo di tale clausola figurante in un contratto di mutuo.

Nutrendo dubbi sul modo in cui debba essere calcolato il termine di prescrizione di cinque anni previsto dal diritto nazionale nel caso di un’azione con cui il consumatore, la Corte d’appello ungherese sottoponeva la questione alla Corte di giustizia.

La Corte ricorda che la fissazione del dies a quo del termine di prescrizione di un’azione di ripetizione proposta da un consumatore, in ragione della declarata nullità di una clausola contrattuale di un mutuo, in quanto ritenuta abusiva, alla data in cui un giudice nazionale abbia pronunciato in precedenza sentenze che dichiarano abusive clausole standardizzate analoghe a quella ripresa nel contratto controverso, consentirebbe al professionista in realtà di conservare le somme indebitamente acquisite a danno del consumatore, in forza della clausola abusiva.

E ciò sarebbe incompatibile con il requisito derivante dalla giurisprudenza della Corte, secondo la quale tale dies a quo non può essere fissato indipendentemente dal fatto che lo stesso consumatore fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di quest’ultima clausola su cui si fonda il diritto alla ripetizione e senza far gravare sul professionista un obbligo di diligenza e di informazione nei confronti del consumatore, aggravando così la situazione di inferiorità di quest’ultimo che la direttiva 93/13 mira ad ovviare.

Inoltre, in assenza di un obbligo di informazione in capo al professionista, non può presumersi che il consumatore possa ragionevolmente essere a conoscenza del fatto che una clausola contenuta nel suo contratto rivesta una portata equivalente a una clausola il cui carattere abusivo sia stato accertato in via definitiva dal giudice nazionale.

La Corte rileva peraltro che una tale giurisprudenza nazionale difficilmente consente ipso facto di dichiarare abusive tutte le clausole di questo tipo incluse in tutti i contratti tra un professionista e un consumatore nello Stato membro di cui trattasi.

Qualora una clausola standardizzata sia stata dichiarata abusiva dal giudice nazionale in via definitiva, peraltro, ricorda la Corte, occorrerebbe, in linea di principio e conformemente all’art. 3, par. 1, e all’art. 4, par. 1, della Direttiva 93/13, determinare caso per caso in quale misura una clausola inserita in un contratto in particolare equivalga a tale clausola standardizzata e debba essere giudicata abusiva allo stesso titolo di quest’ultima.

Pertanto, non può pretendersi da un consumatore medio ragionevolmente attento e avveduto non solo che si tenga regolarmente informato, di propria iniziativa, delle decisioni del giudice supremo nazionale (come la Cassazione in Italia) relative alle clausole standardizzate contenute nei contratti della stessa natura di quelli che egli abbia eventualmente stipulato con dei professionisti, ma anche che determini, sulla base di una sentenza di tale giudice, se clausole come quelle inserite in uno specifico contratto siano abusive (v. sentenza del 25 aprile 2024, Banco Santander, C‑561/21).

Pertanto, la Direttiva 93/13 osta a che, per determinare il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione del consumatore di ripetizione delle somme indebitamente versate in esecuzione di una clausola contrattuale abusiva, possa ritenersi che l’esistenza di una giurisprudenza nazionale, ancorché consolidata, relativa alla nullità di clausole simili, dimostri che è soddisfatta la condizione relativa alla conoscenza, da parte del consumatore interessato, del carattere abusivo di detta clausola e delle conseguenze giuridiche che ne derivano.

Inoltre, la Corte rileva che, sebbene le decisioni della Corte stessa che statuiscono in via pregiudiziale sull’interpretazione del diritto dell’Unione beneficino di una pubblicità idonea a facilitarne l’accesso, anche per i consumatori, la Corte di Giustizia non si pronuncia sul carattere abusivo di clausole particolari e lascia sistematicamente il loro esame concreto alla valutazione del giudice nazionale, poiché tale esame non rientra, in linea di principio, nella competenza della Corte: conseguentemente, un consumatore, ancorché direttamente interessato dal procedimento principale, non può dedurre da una tale decisione della Corte alcuna certezza circa il carattere abusivo di una clausola contrattuale contenuta in un contratto che egli ha concluso con un professionista, cosicché le sentenze della Corte citate dal giudice del rinvio non possono essere considerate una fonte di informazione per il consumatore medio sul carattere abusivo di una specifica clausola contrattuale.

Per contro, una decisione giudiziaria avente forza di cosa giudicata, che constata l’abusività e la nullità di una clausola di un mutuo, e che sia stata debitamente notificata al consumatore interessato, conformemente alle norme nazionali applicabili, in qualità di destinatario di tale decisione, può costituire il dies a quo del termine di prescrizione.

Una volta che tale decisione è diventata definitiva, si presume che il consumatore abbia piena conoscenza dell’irregolarità della clausola e sia quindi in grado di valutare autonomamente l’opportunità di intentare un’azione per la restituzione delle somme versate in virtù della clausola abusiva entro il termine previsto dal diritto nazionale.

Ciò posto, la Direttiva 93/13 non osta certo a che il professionista abbia la facoltà di provare che tale consumatore era o poteva ragionevolmente essere a conoscenza di questo fatto prima della pronuncia di una sentenza di nullità della clausola stessa.

Nel caso di specie, tuttavia, dalla decisione di rinvio risulta che non esiste alcuna decisione giudiziaria definitiva che accerti il carattere abusivo e la nullità della clausola relativa al rischio di cambio.

In sostanza, la Corte conclude che, anche supponendo che il consumatore fosse a conoscenza delle decisioni pertinenti della Corte suprema ungherese o delle sentenze della Corte di giustizia UE, né la data in cui tali decisioni e sentenze siano state pronunciate, né la data in cui il consumatore ne fosse effettivamente venuto a conoscenza, possono costituire il dies a quo del termine di prescrizione, riferita nel caso di specie all’azione di ripetizione in forza della declaratoria di abusività e conseguente nullità di una clausola di un mutuo.

Spetta, se del caso, al giudice del rinvio verificare se la banca abbia dimostrato che il consumatore fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza, del carattere abusivo della clausola relativa al rischio di cambio.

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