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Modifiche a CRD e CRR: la posizione del Consiglio UE per l’attuazione di Basilea III

10 Novembre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la propria posizione sulle proposte di modifica della direttiva 2013/36/UE sui requisiti patrimoniali (CRD) e del regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti patrimoniali (CRR), al fine di aumentare la resilienza delle banche operanti nell’Unione europea e rinforzare l’attività di vigilanza e gestione dei rischi per completare l’attuazione delle riforme di Basilea III.

In particolare:

  • le proposte di modifica alla CRD sono volte a: colmare talune lacune per le succursali di paesi terzi, rafforzare e armonizzare gli strumenti e i poteri di vigilanza, assicurare l’indipendenza delle Autorità di vigilanza dalle influenze economiche e incorporare i rischi ESG.
  • le proposte di modifica del CRR sono volte a: rafforzare e agevolare l’allocazione del capitale e della liquidità all’interno delle banche senza tuttavia l’imposizione di un aumento significativo dei requisiti patrimoniali, migliorare il quadro per il rischio di credito e il rischio operativo con il sostegno del c.d. “output floor” volto a diminuire variazioni non giustificate nei parametri di rischio delle banche.

Con riferimento alla limitazione della variabilità dei livelli patrimoniali delle banche, il Consiglio, nella propria posizione, specifica che il limite debba essere applicato sia a livello di gruppo bancario che a livello di singola banca, con la possibilità per gli stati membri di applicare la soglia minima al massimo livello di consolidamento.

Nella propria posizione il Consiglio ha inoltre aggiunto delle migliorie tecniche ai settori del rischio di credito, del rischio di mercato e del rischio operativo. Ha inoltre previsto nuove norme su una maggiore proporzionalità per le banche di piccole dimensioni, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di informativa.

Il Consiglio ha inoltre proposto delle modifiche in relazione alla valutazione della professionalità e onorabilità volti a valutare l’idoneità dei membri degli organi di gestione delle banche e dei titolari di funzioni chiave.

Allo stesso tempo, è stato previsto un quadro più proporzionato per quanto riguarda i periodi di incompatibilità per il personale degli organi di governance delle autorità di vigilanza, prima che questi possano ricoprire incarichi in enti vigilati.

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