Il Tribunale di Milano, Sez. L., con sentenza del 15 giugno 2026, n. 3136 (Pres. Rel. Antoci) si è pronunciato relativamente alla legittimità del licenziamento avvenuto durante il periodo di prova.
Nel caso di specie la parte ricorrente, a seguito di licenziamento durante il periodo di prova, impugnava lo stesso deducendo, da un lato, il generico vizio del patto di prova, in ragione dell’indeterminatezza delle mansioni oggetto della prova stessa, e, dall’altro, il positivo superamento del periodo di prova alla luce della propria idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate.
Con riguardo al lamentato vizio del patto di prova, il Tribunale ne ha dichiarato l’infondatezza.
Il patto di prova, si precisa, deve indicare le mansioni che ne costituiscono l’oggetto. Tuttavia, nei lavori intellettuali tali attività non devono essere indicate nel dettaglio nell’ipotesi in cui siano comunque determinabili, anche se solo per relationem tramite il contenuto del CCNL applicato con riguardo alle mansioni contenute nella qualifica di assunzione.
L’interpretazione del patto di prova deve essere effettuata anche con riguardo alla comune intenzione delle parti desumibile dai comportamenti tenuti e dal bagaglio lavorativo enunciato nel curriculum del lavoratore.
Nel caso di specie, il lavoratore aveva indicato di aver già ricoperto il ruolo di Sales Manager (posizione ricoperta anche presso l’azienda del giudizio in oggetto) con conseguente prova della natura condivisa per l’identificazione della specifica figura professionale.
In aggiunta, la comune intenzione delle parti può desumersi anche dal tenore delle comunicazioni nella fase precontrattuale alla luce delle quali può evincersi la comprensibilità dell’ambito di intervento connesso al ruolo.
Nel caso di specie, infatti, la comune intenzione delle parti rispetto al contenuto del ruolo oggetto della assunzione del lavoratore (e quindi delle mansioni che avrebbe svolto), secondo il giudice, era evidente anche dal tenore delle comunicazioni in fase precontrattuale: nell’annuncio pubblicato da sul proprio profilo LinkedIn la società era infatti alla ricerca di un Sales Manager nell’ambito del Digital Commerce, descrivendo il contenuto delle mansioni da svolgere nel dettaglio.
Il Tribunale ha quindi concluso escludendo la nullità del patto di prova poiché era stata provata la comprensione da parte del lavoratore delle specifiche mansioni da svolgere.
Con riferimento, invece, alla lamentata illegittimità del licenziamento intimato dalla società al termine del periodo di prova, il Tribunale ricorda che il recesso datoriale, nel citato periodo, abbia natura discrezionale con conseguente assenza dell’obbligo di fornire alcuna giustificazione – diversamente da quel che accade nel licenziamento di cui alla L. 604/1966.
Il potere si recesso è, infatti, volto a favorire la verifica della reciproca convenienza del contratto. Non è quindi possibile un esito negativo del periodo di prova, con conseguente illiceità del recesso, nell’ipotesi in cui:
- le modalità di esperimento non risultino adeguate ad accertare la capacità lavorativa del lavoratore
- vi sia il perseguimento di finalità illecite
- si persegua un obiettivo estraneo all’esperimento lavorativo.
In caso di licenziamento durante il periodo di prova, incombe sul lavoratore che lamenta la nullità dello stesso, l’onere di provare, da un lato, il positivo superamento della prova, e dall’altro, che il recesso sia stato determinato da motivo illecito e, quindi, estraneo alla funzione del patto.
L’onere della prova, si precisa, può essere assolto anche tramite presunzioni purché siano gravi, precise e concordanti.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto infondato il lamentato scostamento tra le mansioni espletate e quelle oggetto del patto di prova e irrilevanti le deduzioni circa il positivo superamento della prova, alla luce della mancata allegazione di un eventuale motivo illecito da parte dell’azienda.
Il Tribunale ha quindi respinto le domande attoree.

