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Attualità

Le novità delle nuove disposizioni UIF in consultazione sulle c.d. comunicazioni oggettive

2 Agosto 2018

Filippo Berneri e Giuseppe Bongiovanni, AC Group – Annunziata & Conso

Di cosa si parla in questo articolo

In data 11 luglio 2018, la Banca d’Italia ha sottoposto a consultazione pubblica lo schema delle Istruzioni (lo “Schema”) con le quali l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha posto in consultazione pubblica lo schema delle Istruzioni con le quali intende disciplinare la materia delle comunicazioni oggettive.

Tale package normativoè volto a dare attuazione all’art. 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (il “”Decreto”), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di attuazione della direttiva 2015/849/UE (“IV Direttiva Antiriciclaggio”).

Il riferimento è, in particolare, all’articolo 47, comma 1 del Decreto, che sancisce l’obbligo di trasmettere alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni selezionati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Viene, così facendo, introdotta nell’ordinamento italiano una fonte informativa prevista dagli standard del GAFI e dalle regole europee e già̀ adottata in diversi altri Paesi a beneficio delle Financial Intelligence Unit.

La pubblica consultazione terminerà il 30 agosto 2018.

1.  Le c.d. comunicazioni oggettive

Lo Schema, tenendo conto dell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, dei risultati degli approfondimenti effettuati dalla UIF e degli esiti della Relazione della Commissione Europea sulla valutazione sovranazionale dei rischi, ha individuato le operazioni in contante quale fenomeno ad elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; che necessita conseguentemente un maggior presidio che giustifica i nuovi obblighi di comunicazione.

L’art. 3, co. 1, dello Schema, introduce pertanto l’obbligo – in capo ai destinatari della disciplina[1] – di comunicare alla UIF “ogni operazione, anche occasionale, di movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare, anche se realizzata attraverso più̀ operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro da parte dello stesso cliente o esecutore”.

Da tale dato normativo si evince l’introduzione di un criterio di rilevazione delle operazioni fondato sul superamento di una soglia di importo pari o superiore a 10.000 euro, calcolato su base mensile e prendendo in considerazione anche eventuali operazioni “cumulate” nel medesimo periodo, singolarmente pari o superiori a 1.000 euro ed effettuate da parte dello stesso cliente o esecutore.

In ordine al contenuto delle comunicazioni oggettive, l’art. 4, co. 1 dello Schema, stabilisce che suddette comunicazioni devono contenere: “

  1. i dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano la comunicazione e il segnalante;
  2. gli elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti, e in particolare: la data, l’importo e la causale dell’operazione; la filiale o il punto operativo in cui è stata disposta; il numero del rapporto continuativo movimentato; i dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo.”.

Ulteriori novità introdotte dallo Schema riguardano, da un lato, il chiarimento del rapporto tra le comunicazioni oggettive e le segnalazioni di operazioni sospette[2]; e dall’altro individuazione delle ipotesi in cui le comunicazioni oggettive escludono l’obbligo di segnalazione dell’operazione come sospetta.

A tal proposito l’art. 4, co. 2, dello Schema, determina suddette ipotesi nel seguente modo:

  1. la comunicazione oggettiva non presenta collegamenti con operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività̀ sospetta,
  2. la comunicazione oggettiva è effettuata da clienti con un profilo soggettivo marcatamente anomalo.

Va aggiunto inoltre che le ipotesi sopra riportate, riferite alla mancanza di rilevanti anomalie sotto il profilo soggettivo e di collegamenti con operazioni sospette di diversa tipologia, consentono di contemperare l’esigenza di evitare inefficienti duplicazioni informative nei confronti della UIF, riducendo il rischio di segnalazioni di operazioni sospette motivate da intenti meramente cautelativi, con quella di portare in modo efficace e completo all’attenzione dell’UIF situazioni caratterizzate da significative ragioni di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2.  Gli aspetti operativi

Lo Schema, si occupa anche di dettare una disciplina ad hoc in merito agli aspetti operativi (modalità, termini, schema segnaletici, ecc…) delle comunicazioni oggettive (che in futuro potrebbero essere estese anche a fattispecie differenti rispetto all’operatività in denaro contante).

In ordine alla trasmissione dei dati richiesti, essi devono essere inoltrati dai destinatari con periodicità mensile[3] e in ragione del carattere di riservatezza delle informazioni trattate e in linea di continuità con le modalità previste per gli altri obblighi segnaletici, le comunicazioni oggettive saranno acquisite dalla UIF per via telematica, attraverso il portale Infostat-UIF[4].

Con riferimento, invece, ai termini, le comunicazioni oggettive devono essere trasmesse alla UIF entro il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento; e nel caso di integrazione o rettifiche dei dati confluiti in comunicazioni già effettuate, i destinatari devono procedere senza ritardo a una comunicazione sostitutiva[5]. Si assiste pertanto ad un allineamento con le tempistiche di trasmissione delle c.d. segnalazioni SARA.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni dirette ai soggetti vigilati dalla Banca d’Italia in tema di organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio, poste in consultazione lo scorso aprile[6], l’obbligo di trasmettere alla UIF comunicazioni oggettive è attribuito sul responsabile della funzione antiriciclaggio, ferma restando la necessità di assicurare un efficace coordinamento informativo con il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette ai fini delle valutazioni di competenza[7].

Infine, per la definizione di schema segnaletico, allegato allo Schema, è stato scelto un formato[8] del tutto coerente con quello adottato per il sistema di conservazione dei dati previsto dal Decreto.

3.  Conclusioni

Dalle principali novità introdotte dalle istruzioni UIF contenute nello Schema, emerge chiaramente la ratio di tale disciplina ovvero quella di monitorare con maggior assiduità le operazioni connesse all’utilizzo di denaro contante in quanto foriere di maggiori rischi AML/CFT.

In definitiva questo nuovo set normativo mira a evitare inefficienti duplicazioni informative e fortifica l’intera disciplina in materia di prevenzione sull’utilizzo del contante.

In aggiunta a quanto detto, è necessario precisare che l’introduzione di una disciplina ad hoc in materia di comunicazioni oggettive si aggiunge a quella già prevista dal Decreto in tema di limitazioni all’uso del contante e trasferimento fondi.


[1] Essi, ex art. 2, co. 1 dello Schema, sono: a) le banche; b) gli istituti di moneta elettronica (IMEL); c) gli istituti di pagamento (IP); d) le succursali insediate in Italia degli intermediari indicati alle lettere precedenti, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo; e) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del Decreto; f) Poste Italiane S.p.A.

[2] Infatti l’art. 4, co. 1, dello Schema prevede che “Le operazioni oggetto di comunicazione ai sensi dell’articolo 3 fanno parte del patrimonio informativo posto a base delle complessive valutazioni sul carattere sospetto dell’operatività dei clienti effettuate dai destinatari di cui all’articolo 2, anche con l’ausilio di procedure di selezione automatica.”.

[3] Cfr. art. 3, co. 1 dello Schema.

[4] Cfr. art. 5, co. 3 dello Schema.

[5] Cfr. art. 6, co. 1-2 dello Schema.

[6] Per una più approfondita trattazione sul tema si veda F. Berneri,Consultazione Banca d’Italia sulle disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela e in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, in Diritto Bancario, aprile 2018.

[7] Cfr. art. 7, co. 1 dello Schema.

[8] In ordine allo schema segnaletico per le comunicazioni oggettive lo Schema prevede due records:

  • Il primo record (principale) contiene i dati dell’operazione, del luogo in cui essa è stata eseguita e del rapporto movimentato.
  • Il secondo record deve essere utilizzato per segnalare le persone (fisiche o entità diverse dalle persone fisiche) che hanno, in qualche modo, preso parte all’operazione: l’esecutore dell’operazione, tutti i cointestatari del rapporto a valere sul quale è stata eseguita l’operazione, la controparte dei bonifici in contanti, il titolare effettivo ovvero i titolari effettivi e, nel caso di società̀, il legale rappresentante. Il ruolo del singolo soggetto deve essere indicato nel “Codice Tipo Soggetto”. In tale secondo record deve essere riportato l’identificativo dell’operazione e un progressivo unico per ciascun soggetto collegato all’operazione segnalata.
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