WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/05


WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

La costituzione della Newco per meri fini depauperativi costituisce bancarotta per distrazione

18 Aprile 2018

Cassazione Penale, Sez. V, 17 aprile 2018, n. 17163 – Pres. Pezzullo, Rel. Riccardi

Di cosa si parla in questo articolo

Integra il reato di bancarotta per distrazione l’operazione di scissione di una società, successivamente dichiarata fallita, a favore di altra società (Newco) alla quale siano conferiti beni di rilevante valore, quando tale operazione – astrattamente lecita – sulla base di una valutazione in concreto che tenga conto della effettiva situazione debitoria in cui operi la società poi fallita al momento della scissione, nonché di ulteriori operazioni poste in essere a danno della società poi fallita, si riveli volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale, non essendo le tutele previste dagli artt. 2506 e seg. c.c. di per sé idonee ad escludere ogni danno o pericolo per le ragioni creditorie (Sez. 5, n. 20370 del 10/04/2015, Piscedda, Rv. 264078), va dunque sottolineato che, ai fini del giudizio sulla configurabilità del reato, è necessaria “una valutazione in concreto”, che tenga conto della “effettiva situazione debitoria in cui versava la società poi fallita al momento della scissione”, essendo pacifico, ai fini penalistici, che uno schema civilisticamente lecito (come la scissione) possa essere utilizzato per realizzare uno scopo penalmente illecito.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/05

Iscriviti alla nostra Newsletter