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Giurisprudenza

La comunicazione di preavviso d’iscrizione ipotecaria esattoriale

2 Ottobre 2026

Cassazione Civile, Sez. Tributaria, 29 settembre 2026, n. 25944 – Pres. De Rosa, Rel. Taraschi

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Civile, Sez. Tributaria, con sentenza del 29 settembre 2026, n. 25944 (Pres. De Rosa, Rel. Taraschi), si è pronunciata in tema di iscrizione ipotecaria esattoriale e requisiti del relativo preavviso.

Nel caso di specie, il ricorrente, destinatario di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sulla base di alcune cartelle di pagamento relative a imposte Irpef, impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale e, successivamente, alla Commissione tributaria regionale.

Rigettate entrambe le impugnazioni, proponeva ricorso per Cassazione , sostenendo, tra l’altro, l’iscrizione ipotecaria non potesse essere effettuata in assenza della preventiva notifica dell’atto impositivo e dell’avvio della procedura esecutiva entro un anno dalla relativa notifica.

Contestava inoltre il contenuto del preavviso, ritenendo necessaria l’indicazione degli estremi catastali e del valore dell’immobile, della somma garantita, degli atti impositivi presupposti, dei termine e dell’autorità cui proporre opposizione e del responsabile del procedimento.

In tale contesto, la Corte, richiamando propri precedenti, precisa che:

  • l’iscrizione ipotecaria esattoriale, prevista dall’ art. 77 D.P.R. 602/1973, non costituisce un atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione prevista dall’art. 50, co. 2 del medesimo Decreto; a maggior ragione, la preventiva comunicazione non deve effettuarsi neppure per l’iscrizione di ipoteca
  • la comunicazione di iscrizione di ipoteca non deve indicare la rendita catastale relativa agli immobili aggrediti e neppure l’indicazione del valore dell’immobile ipotecato, essendo sufficiente per il controllo della legittimità dell’iscrizione, l’indicazione del credito per cui si procede
  • ai sensi dell’art. 77, co. 2-bis D.P.R. 602/197, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deve indicare il credito tributario e non anche l’immobile da assoggettare a ipoteca, il quale sarà individuato al momento della costituzione del diritto reale di garanzia con l’esecuzione della pubblicità immobiliare
  • il preavviso di iscrizione ipotecaria fondato su cartelle di pagamento è adeguatamente motivato mediante il richiamo agli atti presupposti, già conosciuti o conoscibili dal destinatario, senza necessità di allegarli.
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