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Attualità

La Banca d’Italia rende note le buone prassi per l’adeguata verifica delle PEP

9 Febbraio 2018

Danilo Quattrocchi, DLA Piper

Di cosa si parla in questo articolo

1. Il quadro di riferimento

Come noto, la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio (“IV Direttiva Antiriciclaggio”) – recepita nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 90/2017, che ha novellato il D.Lgs. 231/2007 (“D.Lgs 231/2007”) – ha confermato il principio secondo cui i destinatari della normativa sono tenuti ad assoggettare a procedure di adeguata verifica rafforzata le c.d. persone politicamente esposte (“PEPs”).

Il rilievo secondo cui l’assunzione di significative cariche pubbliche comporta un più marcato rischio di coinvolgimento in operazioni di riciclaggio di denaro ovvero di finanziamento del terrorismo, ha infatti generato nel tempo una crescente attenzione da parte delle istituzioni sovranazionali, tale da indurre il legislatore comunitario all’adozione di criteri sempre più stringenti ai fini dell’identificazione e monitoraggio del comportamento di tali soggetti.

In tale quadro si collocano, dunque, l’estensione della nozione di persona politicamente esposta anche ai soggetti residenti in Italia e l’introduzione, nella medesima, di nuove e ulteriori categorie di soggetti, disposte dal D.Lgs. 231/2007 in conformità ai criteri dettati dalla IV Direttiva Antiriciclaggio.

Ciononostante, gli accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d’Italia nella prima metà del 2017 hanno evidenziato diffuse criticità in tema di governo e controlli dei fattori di rischio connessi all’operatività con le PEPs, quali l’utilizzo incompleto o inadeguato delle fonti informative a disposizione degli intermediari, l’esistenza di procedure e processi aziendali non propriamente definiti e condivisi ai vari livelli dell’organizzazione e un approccio talora formalistico e superficiale alla relazione con il cliente.

In ragione di quanto precede, con la delibera 23 gennaio 2018, n. 28 (cfr. contenuti correlati), la Banca d’Italia ha inteso fornire una serie di modelli comportamentali cui gli intermediari devono conformarsi – o quantomeno ispirarsi – ai fini della predisposizione delle procedure interne e nell’espletamento delle attività di adeguata verifica delle PEPs, tanto in fase di accensione del rapporto quanto in sede di monitoraggio del medesimo.

2. Le best practice

L’emanazione di una raccolta di best practice risponde anzitutto all’esigenza di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei processi di gestione, a fini antiriciclaggio, dei rapporti con le PEPs, attraverso l’indicazione al mercato di linee guida di carattere operativo.

In particolare, la Delibera 28/2018 fa riferimento all’intera gamma degli assetti di governo, procedurali e di controllo che gli intermediari devono attuare, dettando raccomandazioni in tema di: (i) governo della gestione dei rapporti con le PEPs, con riferimento alla formalizzazione di policy interne nel cui ambito sia esplicitamente trattato il tema delle PEPs e siano puntualmente definiti i presidi di gestione dei relativi rischi; (ii) definizione delle modalità di censimento delle PEPs, comprensive di una serie di accorgimenti – anche informatici – che l’intermediario dovrebbe adottare ai fini della relativa identificazione, sia in fase di instaurazione del rapporto che in sede di monitoraggio nel continuo; (iii) attribuzione automatica dei punteggi di rischio, onde associare le PEPs e i soggetti alle stesse collegati alle classi di rischio più elevate, evitando interventi manuali o “forzature” e valutando l’eventuale attrazione al livello di rischio più alto anche di soggetti che intrattengono legami con le PEPs senza averne la qualifica formale; (iv) predisposizione di procedure interne – articolate in più fasi – volte a definire sia ruoli e responsabilità di ciascuna funzione aziendale, sia modalità di acquisizione e utilizzo sinergico delle informazioni via via raccolte, allo scopo di consentire all’intermediario di condurre approfondimenti e valutazioni sul comportamento delle PEPs; (v) strutturazione di un sistema di controlli interni che consenta di gestire in maniera efficace ed efficiente l’adeguata verifica delle PEPs e valorizzi adeguatamente i diversi livelli dell’organizzazione aziendale, ad esempio attraverso blocchi informatici e controlli demandati ai responsabili di linea (controlli di primo livello), verifiche e controlli direzionali della funzione antiriciclaggio (controlli di secondo livello) e un’accurata programmazione dei controlli svolti dalla funzione internal audit (terzo livello), che prenda in considerazione le specifiche verifiche condotte sulle PEPs al fine di valutare l’idoneità degli adempimenti effettuati.

In sintesi, le best practice forniscono chiara evidenza dell’intento della Banca d’Italia di richiamare l’attenzione dell’industria su una più attenta osservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 in materia di adeguata verifica rafforzata delle PEPs, attraverso l’indicazione di misure che gli intermediari sono invitati tenere in considerazione nell’attività di predisposizione o revisione delle proprie politiche e procedure interne, allo scopo di superare le prassi improprie sinora riscontrate dall’Autorità.

In questo senso, emblematica appare la precisazione che le richiamate buone prassi costituiranno un benchmark cui la Banca d’Italia farà riferimento ai fini della propria attività di controllo e vigilanza.

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