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Giurisprudenza

La banca convenuta opposta ha l’onere di produrre la documentazione contrattuale comprovante il proprio credito

22 Giugno 2020

Giuseppe Colombo

Tribunale di La Spezia, 4 febbraio 2020

Di cosa si parla in questo articolo

Non assolve al proprio onere probatorio la banca convenuta opposta in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e dunque attrice sostanziale, che a sostegno della propria richiesta di pagamento non produca il contratto di conto corrente, l’estratto conto e i conti scalari, nonché gli estratti conto anticipi fatture e i relativi conti scalari.

La banca che agisca per ottenere il rimborso di un finanziamento concesso ha l’onere, in caso di contestazione, di produrre il piano di ammortamento, ovvero quantomeno documentazione attestante il pagamento delle rate da parte del mutuatario, al fine di verificare la rispondenza alle condizioni contrattuali o la sussistenza di una eventuale usura sul TEG rata.

 

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