La Cassazione Civile, Sez. Tributaria, con ordinanza dell’8 settembre 2026 n. 25112 (Pres. Perrino, Rel. Federici) si è pronunciata relativamente alla legittimità dell’iscrizione di un’ipoteca sugli immobili del debitore, per garantire il pagamento di un’imposta (c.d. ipoteca esattoriale), sui beni costituiti in fondo patrimoniale.
La Corte, in tale contesto, precisa come l’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell’imposta, di cui all’art. 77 del d.P.R. 602/1973, non è riconducibile né assimilabile all’ipoteca legale di cui all’art. 2817 C.c. poiché non vi è un preesistente atto negoziale il cui adempimento il legislatore intenda garantire.
Neppure tale iscrizione può essere accostata all’ipoteca giudiziale ex art. 2818 C.c., al fine di garantire l’adempimento di una obbligazione pecuniaria nascente da un provvedimento giudiziale, poiché quella volta al pagamento d’imposta si fonda su un provvedimento amministrativo.
Tale iscrizione ha, quindi, natura autonoma e disciplina propria e non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, poiché è atto preordinato all’esecuzione stessa con funzione di garanzia e di cautela.
Alla luce di quanto sopra, non è necessario notificare l’intimazione di cui all’art. 50 co. 2 del d.P.R. 602/1973, sempre che l’iscrizione sia preceduta da una comunicazione idonea a favorire il contraddittorio.
Nel caso di specie la ricorrente contestava l’ammissibilità dell’iscrizione di ipoteca poiché avente ad oggetto beni costituiti in fondo patrimoniale e, ai sensi dell’art. 170 C.c. l’esecuzione forzosa e, di conseguenza, la precedente iscrizione, sarebbero precluse.
Nel caso di specie, la Corte richiama proprie precedenti pronunce evidenziando come in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni di cui all’art. 170 C.c. E’ quindi legittima se:
- l’obbligazione tributaria è strumentale ai bisogni della famiglia
- il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni.
Tali circostanze, si precisa, non possono dirsi escluse per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa. L’onere della prova circa l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore spetta al debitore che voglia avvalersi del regime di impignorabilità dei beni.
Il criterio identificativo dei crediti, precisa la Corte, va ricercato nella relazione esistente tra il fatto che ha generatore delle obbligazioni e i bisogni della famiglia.
Deve ricordarsi come tali bisogni non possono essere limitati agli obblighi alimentari di cui all’art. 438 C.c., ma devono comprendere le varie esigenze morali e materiali che possono essere soddisfatte in relazione alla condizione economica e sociale della famiglia.
In aggiunta, le necessità familiari rilevanti non sono solo quelle che accomunano tutti i membri della famiglia, ma anche quelle personali volte a realizzare un interesse comune o l’indirizzo di vita per il quale i coniugi hanno optato. Sono quindi contratte per scopi estranei ai bisogni della famiglia solo le obbligazioni sorte per finalità speculative o voluttuarie.


