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Giurisprudenza

Insinuazione al passivo e legittimazione dell’erede di titoli di credito

21 Aprile 2016

Francesco Mancuso, Trainee presso Lombardi Molinari Segni

Cassazione civile, Sez. I, 1 dicembre 2015, n. 24449

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in esame, la prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione (Pres. Ceccherini, Rel. Di Virgilio) si è espressa in merito ai requisiti di legittimazione alla proposizione della domanda di insinuazione al passivo del co-erede per crediti derivanti dalla sottoscrizione, da parte del de cuius, di titoli di credito di natura obbligazionaria.

In particolare, la Suprema Corte, adottando il precedente orientamento espresso, ex multis, nella sentenza Cass. Civ. 24539/2013, ha stabilito, tra le altre cose, che “l’apposizione di una condizione all’ammissione del credito costituisce potere officioso del giudice di merito”, precisando che “l’evento che potrà determinare la definitiva ammissione della domanda ex art. 113 bis sarà la produzione degli originali dei titoli al portatore, da cui l’esclusione di ogni possibilità di riparto senza l’avvenuta produzione dei titoli”.

Non solo. Il Supremo Collegio è stato anche infatti investito della questione relativa alla proponibilità della domanda di ammissione da parte dell’eredeanche in caso di mancata tempestiva produzione degli originali dei certificati obbligazionari dovuta al disaccordo tra i co-eredi. Sul punto (confermando, ancora, alcuni precedenti giurisprudenziali tra cui, ex multis, Cass. Civ. 24657/2007), il Supremo Collegio ha stabilito in primis che “i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell’art. 752 c.c. prevista solo per i debiti…” e, in secundis, che “ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri i coeredi”.

ne consegue, a detta della Cassazione, che ben sarebbe possibile la proponibilità della domanda di insinuazione al passivo fallimentare anche in assenza di – tempestiva – produzione degli originali dei titoli di credito su cui si fonda la pretesa dell’istante, fermo restando che “l’evento che potrà determinare la definitiva ammissione della domanda […] sarà la produzione degli originali dei titoli al portatore, da cui l’esclusione di ogni possibilità di riparto senza l’avvenuta produzione dei titoli”.

Nel caso di specie, la Cassazione ha disatteso le tesi della ricorrente, che aveva asserito, tra le altre cose, l’indivisibilità del diritto a chiedere la restituzione dei co-eredi, stante l’unicità del mezzo di legittimazione (i certificati obbligazionari rappresentativi di tutti, e non solo di alcuni, i titoli rientranti nell’asse ereditario), nonché ulteriori diverse ipotesi di indivisibilità del diritto al rimborso (tra cui quelle di cui derivanti dall’art. 2347 cod. civ. in materia di azioni nonché quella ricavabile dalla disciplina in materia di comunione).

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