Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 234 dell’08 ottobre 2026, il decreto legislativo n. 179 del 07 ottobre 2026, n. 179, di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), con la disciplina dei poteri delle Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale e dell’uso dell’intelligenza artificiale nei percorsi formativi, nelle professioni, nel lavoro, nella sanità e nella pubblica amministrazione.
L’intento del decreto è quello di delineare un sistema regolatorio che, inscrivendosi nel solco tracciato dall’AI Act:
- consenta di prevenire e mitigare in modo efficace i rischi connessi allo sviluppo e all’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale
- valorizzi pienamente le opportunità offerte da tali tecnologie in termini di innovazione, competitività ed efficienza amministrativa
- chiarisca il quadro delle iniziative di formazione, anche con riferimento al settore finanziario.
Il quadro normativo nazionale di riferimento è delineato dalla L. 132/2025, ovvero il primo corpus normativo organico in materia di intelligenza artificiale, e che, in linea con quanto previsto dall’AI Act, stabilisce i principi per la ricerca, lo sviluppo, l’adozione e l’utilizzo dei sistemi di IA secondo un approccio antropocentrico e basato sul rischio, e individua l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) quali autorità competenti in materia, ferma restando l’attribuzione a Banca d’Italia, CONSOB e IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato ai sensi e secondo quanto previsto dall’art. 74, par. 6, dell’AI Act, delegando il Governo all’adozione di una serie di decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento IA.
Il decreto legislativo di adeguamento all’AI Act costituisce dunque attuazione della delega di cui all’art. 24, c. 1 e 2, lett. a), b), c), d), e) f), g), i), l), m) e n), che delineano la necessità di un impianto normativo articolato lungo tre direttrici principali:
- assetto delle competenze e poteri delle Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale
- adeguamento dell’ordinamento interno
- promozione dell’intelligenza artificiale nei percorsi formativi, nelle professioni, nel lavoro, nella sanità, nel settore finanziario e nella pubblica amministrazione.
Considerato che i sistemi di intelligenza artificiale si prestano ad essere utilizzati in diversi ambiti, inclusi quello bancario, finanziario e assicurativo, il decreto prevede il riparto di competenza tra l’ACN e l’AgID, e le Autorità del settore finanziario (ovvero, Banca d’Italia, Consob e IVASS).
In particolare, l’art. 17 disciplina i poteri di vigilanza e ispettivi attribuiti alle Autorità del settore finanziario nell’ambito dell’attuazione dell’AI Act, in conformità a quanto previsto dall’art. 74, par. 6, dello stesso regolamento (i.e. sui sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio individuati nell’Allegato III, punto 5, lett. b) e c) del regolamento, immessi sul mercato, messi in servizio o utilizzati dagli intermediari finanziari e direttamente collegati alla fornitura di servizi finanziari).
Inoltre, le Sezioni II-IV del Capo I del decreto di adeguamento all’AI Act prevedono l’attribuzione alle autorità nazionali competenti dei poteri necessari per l’effettiva applicazione del regolamento, tra cui:
- l’insieme dei poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori previsti dall’AI Act, nei limiti delle rispettive attribuzioni
- si assicura l’integrazione dei poteri nazionali con quelli stabiliti a livello UE, in modo da garantire un sistema di enforcement efficace e coerente.
Con riguardo al profilo sanzionatorio (Sezione V), è previsto il conferimento alle predette autorità del potere di irrogare le sanzioni e le altre misure amministrative di cui all’art. 99 dell’AI Act, nel rispetto dei limiti edittali stabiliti dalla normativa europea, e in linea con le procedure e le garanzie previste dall’ordinamento nazionale.
Il Capo II disciplina l’intelligenza artificiale per i percorsi formativi, le professioni, il lavoro, la sanità e la pubblica amministrazione; in tale ambito, di peculiare interesse per il mondo del lavoro l’art. 41 (Tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale), per cui:
- nei processi decisionali concernenti il rapporto di lavoro, il datore di lavoro che si avvale di sistemi di intelligenza artificiale assicurando che le decisioni finali relative alla costituzione, alla modificazione o alla risoluzione del rapporto, ivi compresi i provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, non siano adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato, in conformità all’articolo 11 della legge IA; la decisione definitiva è in ogni caso riservata a una persona fisica, che eserciti un potere effettivo e autonomo
- non rientrano tra le decisioni finali relative alla costituzione del rapporto di lavoro le attivita’ di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportino la mancata ammissione alle successive fasi della selezione
- il consenso del lavoratore non costituisce un’eccezione a tale divieto di cui al presente comma
- l’uso dei sistemi di IA avviene nel rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore e del principio di non discriminazione
- prima dell’avvio del trattamento, il datore di lavoro assolve agli obblighi di informativa previsti dall’art. 1-bis del D. Lgs. 152/1997 ed il lavoratore ha diritto di ottenere, a richiesta e mediante l’intervento di una persona fisica, una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda, comprensiva dell’indicazione dell’eventuale incidenza dei sistemi di intelligenza artificiale sul processo decisionale e dei principali parametri considerati
- il licenziamento intimato in violazione delle disposizioni di cui sopra è nullo, così come le decisioni assunte in violazione del primo comma (divieto di decisioni tramite unicamente il trattamento automatizzato).
Altrettanto di rilievo l’art. 49 (norme in materia di equo compenso), in base al quale l’uso di sistemi di IA da parte del professionista può comportare una modulazione dell’equo compenso ai sensi della L. 49/2003, secondo parametri che tengono conto della classificazione di rischio del sistema di intelligenza artificiale utilizzato, ai sensi del regolamento IA.


