Il MEF ha aggiornato i livelli di costo massimo applicabili ai mutui con oneri a carico dello Stato e degli enti locali. I nuovi valori saranno validi a partire dal 29 ottobre 2026.
In materia di mutui con oneri a carico dello Stato, il co. 32 dell’art. 45 L. 448/1998, come modificato dall’art. 1, co. 269 L. 178/ 2020 (Legge di bilancio 2021), stabilisce, tra l’altro, che il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodicamente, sulla base delle condizioni di mercato, dal Capo della Direzione competente in materia di debito pubblico.
In attuazione di tale disposizione, con la determina del 26 ottobre 2026 è stato definito il costo globale annuo massimo dei mutui a carico dello Stato, da stipulare a tasso fisso o variabile, per un importo pari o inferiore a 51.645.689,91 euro.
Contestualmente, il MEF ha pubblicato la determina relativa al costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo degli enti locali.
Al riguardo, l’art. 22, co. 2, del D. L. 66/1989, come modificato dall’art. 1, co. 268 L. 178/ 2020 (Legge di bilancio 2021), prevede che le condizioni massime applicabili ai mutui concessi agli enti locali territoriali, nonché le altre modalità volte ad assicurare uniformità di trattamento, siano stabilite dal Capo della Direzione competente in materia di debito pubblico.
La relativa determina del 26 ottobre 2026 individua pertanto l’ammontare massimo del costo globale annuo dei mutui con onere a carico degli enti locali di cui all’art. 2, co. 1, del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – TUEL), da stipulare a tasso fisso o a tasso variabile.


